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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi
Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419
Le elasd dr' militari , clic per reati militari lo statuto 30iio]>oiii: alla giurisdizione militare, sono i seguenti.
Art. 74. Tutti gl' individui dell' armata di linea di qualunque grado , sia di fanteria , sia di cavalleria , sia della guardia reale , sia degli alabardieri , sia di altro corpo o arma.
2. Gl' impiegati della real segreteria di guerra e del supremo comando militare.
3. I commissarj ordinatori , i commessarj di guerra ed i loro aggiunti.
4. I chirurgi de' corpi , i chirurgi , i medici e gl' infermieri degli ospedali militari permanenti ed ambulanti.
Art. 75. In tempo di guerra, quando l'annata o un corpo di essa è in marcia o in accantonamento , ed anche iu tempo di pace quando è formato un campo per oggetto d' istruzione, e 1' armata o un corpo di essa si trova ivi accampata , sono considerati come militari per ciò clic riguarda la giuiisdizionc militare i seguenti individui:
1. GÌ' impiegati della tesoreria , i segretarj ed i rom messi delle amministrazioni militari clic seguono la truppa nella marcia , nell' accantonamento , o nel campo.
2. 1 vetturali , i mulattieri , carrettieri , condottieri di carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria , munizioni viveri e foraggi della truppa che si trova in marcia , nell'accantonamento o nel campo, o impiegati nella provista delle piazze in istato di assedio.
3. I guarda magazzini di artiglieria e quelli di viveri e foraggi per le distribuzioni alla truppa che si trova in marcia , nell' accantonamento o nel campo.
3. GÌ' incaricati delle requisizioni, e delle contribuzioni militari pel servizio , e per la provvisione della truppa in marcia , nell' accantonamento o nel campo.
4. Gli anelici , operai, vivandieri, munizionieri presso Ir truppa in marcia , nell' accantonamento o nel campo.
Bisogna osservare però che quando si tratta di delitti e di contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della propria guarnigione per la persecuzione delle quali non si può , a' termini delle leggi comuni , esercitare 1' azion penale senza 1' istanza della parte privata , non godono del foro militare se non gl' individui enunciati ne'numeri 1 e 3 del sopradescritto articolo 74-Tatti gli altri , al pari che i militari in congedo o in