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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   4OG
   tal' altra alle Gran Corti criminali : 4. e finalmente il punire i delitti , e le contravvenzioni alle leggi comuni commessi sia da' forzati , sia da' custodi , appartiene ai giudici ordinarj secondo le teorie stabilite dalle leggi comuni .
   Le decisioni della corte marziale non sono soggette a ricorso presso 1' alta corte militare , e debbono essere eseguite tra 24 ore.
   Cenno sulle Commessioni pei reati di Stato.
   Fra i giudici ed i collegi incaricali dell'amministrazione della giustizia penale io non ho annoverato nè la suprema commissione di stato nè le commissioni militari, perchè queste sono istituzioni momentanee e non perpetue ; ma poiché esistono tuttavia , ed esisteranno finché si creda necessario che esistano , forza è dire quali l'unzioni sono state ad esse commesse , e quali reali conseguentemente sottratti dalla giurisdizione de' giudici e collegi perpetui.
   Sappiasi adunque che con decreto de'24 maggio 1826 furono insinuile due commessioni supreme pei reati di stalo , una residente in Napoli e 1' altra in Palermo. Inoltre in ciascun capoluogo di provincia o valle fu creata una commessione militare o per meglio dire fu detto che il consiglio di guerra di guarnigione residente in ciascun capo-luogo si trasformerebbe in caso di bisogno in commessione militare coli' intervento del proeurator generale della gran corte criminale della provincia o valle , o di un di lui sostituto ; e fu attribuito cosi alle due commessioni supreme clic alle succcnnate commessioni militari il giudicare i reali contro la sicurezza interna dello stato preveduti negli articoli 120 a 146 delle leggi penali , ed i reali in materia di setta , specificati negli articoli 9 10 e 11 della legge de'28 settembre 1822, con clic venne a derogarsi momentaneamente al numero 1 dell' articolo 426 delle leggi di procedura ne* giudizj penali , il quale dichiarava siffatti reali di competenza delle gran corti speciali. E volendo il legislatore discerncre i limiti della competenza delle suddette commissioni militari da quelli delle commissioni supreme , con lo stesso decreto dichiarò di competenza delle prime i suddetti reati, quante volte però l'incolpato fosse sorpreso nell'atto del rea-