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Quadro storico analitico degli atti del Governo
de' domini al di qua del Faro - Manuale per gli uffiziali giudiziarj ed amministrativi

Stamperia Flautina Napoli, 1833, pagine 419

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   to o perseguitalo dui pubblico clamore , o in tempo n luogo vicino al reato , cogli effetti , colle armi , cogli strumenti , con carte , con emblemi c con qualsivoglia altro oggetto clic facesse presumere esserne egli 1' autore ed il complice; e d' altronde riserbò alle commissioni supreme di stalo il giudicare tali reali ove ninna concorresse di siffatte circostanze (1).
   iNello stesso decreto finalmente fu detto : j. Che in caso di dubbio sulla competenza tra la commissione suprema ed una commissione militare, la quistione sarebbe slata risoluta dal ministro di grazia e giustizia : 2. Che la procedura cosi delle commissioni supreme chc delle militari sarebbe stata abbreviata, si clic i giudici non dovessero por mente clic alla sola verità de' falli : 3. Chele decisioni delle une e delle altre dovessero essere inappellabili e non soggette a ricorso per annullamento ; ma con tulio ciò le sole condanne pronunziate dalle commissioni militari si avessero ad eseguire immediatamente , menile quelle pvununziatc dalle commissioni supreme dovessero essere sottoposte prima dell' esecuzione alla sovrana intelligenza (2).
   Inoltre , con altro decreto dell' istessa data dei 24 maggio 1826 , fu attribuito alle suddette commissioni mi litari il procedere altresì : 1. Contro coloro che l'ossero inscritti nelle liste di fuorbando , a' termini del decreto de' 3o agosto 1821; 2. Contro coloro che in comitiva armata , in numero non minore di tre individui , uno dei quali almeno fosse portatore di armi proprie , scorressero la campagna , commettendo deiilti o misfatti di qualunque natura ; 3. Contro coloro che scientemente e volontariamente ricettassero le comitive annate e gl' individui che le compongono , e gl' iscritti sulle liste di fuorbando ; 4. Contro coloro finalmente clic scientemente e volontariamente somministrassero ad essi aiuti , viveri, ai mi , munizioni o avessero con essi corrispondenza.
   (1) Con ili,-reto ilei ili li ottobre i8i(ì furono altresì autorizzate le commissioni supreme a procedere nei reali di calunnia , di falsa testimonianza , r di subordinazione de' lesliinonj nelle cause di lor eoinpulpiua.
   (i) Viali il decreto dei Jij maggio i8j6, 'd » dm r»rl.niiti'!i ili procedura dell' isli-.va data,