Questa pubblicazione comprende una rassegna stampa e gli atti del processo di uno dei più efferati delitti che sconvolsero la città di Teramo nel 1952.
litto né ha partecipato allo stesso- puf consigliandomi dopo la mìa Confessióne di difendermi magari negando.
Che l'Urbani sia stato in casa Saccomandi e da solo prima dell'accesso della P. S. è pacifico per averlo riferito il teste Mancini Mario. Deposizione resa il 22Agosto dinanzi al Procuratore della Repubblica. Per tal modo che la di lui negativa ed il suo atteggiamento di fingere in un secondo tempo, ossia quando furono presenti gli agenti di Polizia Giudiziaria, di, nulla sapere non può non destare gravi sospetti a suo carico che potranno essere chiariti dalla istruttoria.
Comunque già nelle frasi riferite dalla De Benedictìs vi sono gli estremi del delitto di cui all'art. 378 C. Penale (favoreggiamento per. sonale) ragione per cui espone la presente denuncia per l'ulteriore corso del giudizio.
Salvo poi a norma dell'ari. 45 C°d. Proc. Penale N. 2 provvedere alla riunione dei giudizi.
E con la riseria da parte di chi scrive di costituzione di Parte Ci. vile.
Con osservanza.
Roseto, 27 febbraio 1953.
Dott. Giulio Monteverde
fi) II "foglio di lumi» al P. R.
Dopo pochi giorni, non avendo la denunzia raggiunto alcun esito, fu seguita da un riguardoso « foglio di lumi » come sotto trascritto:
AL TRIBUNALE DI TERAMO
Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica.
Facendo seguito alla denuncia esposta in data..... il sottoscritto
si permette chiarirla con le seguenti osservazioni:
Nei riguardi del delitto ipotizzato- in detta denuncia, «favoreggiamento personale» chi scrive, si richiama ad una recentissima sentenza della Suprema Corte in data 24 aprile 1952:
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 378 C. P. (favoreggiamento) si richiede la prestazione di un aiuto atto ad eludere le inve. stigazioni della Autorità od a sottrarre il reo alle ricerche di essa, ed è indifferente il mezzo con il quale l'aiuto sia stato fornito.
Ma ancor più a quanto in merito scrive il Manzini a pag. 771 del volume 5° della sua opera: «i diritti - doveri della difesa, invero, non possono avere che un contenuto etico, conforme al diritto obiettivo. La difesa deve illuminare e non frodare la Giustizia; essa è difesa del
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