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Delitto e processo della 'squartatrice' di Teramo


Editoriale 'Il Giornale d'Abruzzo', 1954 circa, pagine 120

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Questa pubblicazione comprende una rassegna stampa e gli atti del processo di uno dei più efferati delitti che sconvolsero la città di Teramo nel 1952.

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   «voleva bene soltanto a Lei», e che questa sarebbe stata la ragione che l'avrebbe determinata ad uccidere la rivale; si osserva:
   A prescindere dal fatto che mai la povera Cesarina si sarebbe posta in condizione di corteggiare, lei, un uomo, si è certo che il ragionamento della De Benedictis se non giusto, sarebbe tuttavia stato dal suo punto di vista logico!
   Ed allora va bene che fino a questo momento, sarebbe stato da parte dell'Urbani posta in essere soltanto una azione moralmente riprovevole e nulla più, ossia sarebbe stato un istigatore volontario. Ma non è escluso che approfondendo le indagini, si possa sapere qualche cosa di' più e di più grave, perché non si spiega un compor. lamento del genere: Vedovo da breve tempo, restare fidanzato di una Signorina di buona famiglia e intanto mantenere nel contempo una relazione illecita, ma eccitare la donna di tale relazione oggetto, a scagliarsi contro la propria fidanzata, come purtroppo in realtà è avvenuto! Se vero... a quale ragioni attribuire un tale comportamento? E' a questo interrogativo, come ad altri, che la diligente istruttoria, che pensiamo sarà per essere condotta dal Magistrato Illustrissimo, potrà esaurientemente rispondere, con. le, conseguen-/e tutte di legge. Con osservanza. . ,
   Infine dopo il primo momento di smarrimento, di lutto e di esequie, commentando con i miei parenti e con coloro cfee sono stati vicino alla vittima, sono affiorati altri particolari alla memoria cne messi in correlazione fra loro sembra rendere ancora più inspiegabile il comportamento di detto fidanzato; per cui si è ritenuto op. portuno e doveroso informare là Sig. Vostra 111.ma. •>•,
   Dott. Giulio Monteverde di Ferdinando Roseto degli Abruzzi 15 marzo 1953». ' '
   NOTA — Nessuno chiamò il Dott. Monteverde a depoire maggiori indizi o particolari. La sua testimonianza fu ritenuta di importanza relativa e pertanto contenuta, in sede dì dibattito.
   H) 11 delitto di favoreggiamento
   (Da «Vincenzo JManzini» - Voi. V Ediz. 1950 - Diritto Panale):
   « L'aiuto costitutivo del favoreggiamento personale;-J>uo presentarsi in due modi e precisamente aiutando taluno: „; • 1°) A eludere le investigazioni dell'Autorità. ; >>" 2°) A sottrarsi alle ricerche. . '-;•!•>
   1°) — Questa ipotesi concerne tutte quelle indagi,ì che non ri-
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