Questa pubblicazione comprende una rassegna stampa e gli atti del processo di uno dei più efferati delitti che sconvolsero la città di Teramo nel 1952.
G) II parere giuridico delI'Avv. Prosperi di P. C.
Abbiamo chiesto all'Aw. Prosperi il suo punto di vista e gentilmente ci ha così risposto:'
Non bisogna confondere il delitto di favoreggiamento, (art. 378 C. P.) che è delitto se stante diretto contro.l'Amministrazione della Giustizia con gli art.li 110 e seguenti che riguardano il concorso di più persone nello stesso reato. .
La differenza appare evidente. Nel favoreggiamento l'azione di chi delinque si esplica a delitto avvenuto ed è questa l'attività che viene repressa dal Legislatore. Appunto perché chi aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità ostacola la sana amministrazione della Giustizia. Mentre nel concorso l'azione di chi delinque si esplica prima che il delitto sia avvenuto ed è diretto al perfezionamento del delitto stesso nelle sue varie forme di concorso.
Quale dunque sarebbe stata l'azione posta in essere dall'Urbani se vere le dichiarazioni della De Benedictis?
Poiché sembra escluso o comunque la De Benedictis non lo ha mai detto, che l'Urbani sapesse alcunché prima della consumazione del delitto non fu certo possibile ipotizzare un concorso da parte dell'Urbani.
Ad essere eccessivamente rigorosi si sarebbe potuto parlare di istigazione a compiere il 2° delitto: Vilipendio di cadavere (mutila, zione).
Ma è chiaro che a tanto si sarebbe potuto giungere solo in seguito ad istruttoria. Non come ipotesi di partenza: Perché l'azione dell'Urbani, sempre che fossero risultate vere le affermazioni della De Benedictis, doveva essere intesa come aiuto prestato all'amante per eludere le invstigazioni dìl'Autorità. Per questo il fratello della uccisa, ritenne opportuno esporre denuncia per favoreggiamento (ipotesi di reato meno grave) anziché denuncia per concorso (istigazione).
Quali i riflessi sulla responsabilità della De Benedictis nell'ipotesi in cui fosse stata elevata imputazione di favoreggiamento contro l'Urbani?
Evidentemente nessuna. E riprova di ciò si ha nella sentenza della Corte) di Assise di Teramo che per il solo delitto di omicidio premeditato ha comminato, come per legge, l'ergastolo mentre per la mulilazione di cadavere ha irrogato altri quattro anni assorbiti nell'ergastolo.
Ora l'azione dell'Urbani, se azione vi fu, si sarebbe manifestata dopo l'omicidio premeditato e prima della mulilazione del cadave-
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