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Storia Ecclesiastica e Civile della regione più settentrionale del Regno di Napoli (oggi città di Teramo) - Volume 1
Niccola Palma
Stampatore U. Angeletti, 1832, pagine 204
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vollero andar privi dell' ajuto de' Gastaldi ; arredandocene una Notizia di Giudicato dell' anno 986. a noi conservata dalla Cronica di Casnuria , sulla validità di una permuta , nella quale ciano già convenuti Pietro Vescovo Aprutino , ed Adamo Abbate Casauriense , ed è quello stesso Giudizio , rcnduto in ipso plano de Anca ri ano , clic nel precedente Capitolo ci è occorso accennare . Sederono nel Placito , oltre i Conti Attone , ed Aliceli , anche Benedetto , Murino , e Guarnicri Giudici : Gisone , Pietro , Presidio, e Giselherto Gastaldi de Apriti io , ctc. Al di sotto de' Gastaldi Carlo Magno aggiunse gli Scalini , Giudici dell' infimo ordine , i quali non pertanto la facevano talvolta da Assessori ai Conti nei Placiti. In virtù della Legge 48. di Lotario si sceglievano dal ]>opolo , ex melioribus eivibus. Presto ci si presenterà un Pietro Scalano dell' anno 891., un Porto o Portone dell' Sp/j : e nelle Memorie del Monastero di S. Michele a Ponticello , o ad Putcuni , con altro Scabino c' incontreremo di nome Benedetto , del io 10.
Dal fin qui detto parrebbe potersi inferire «lui sotto i Longobardi ( e dicasi lo stesso fino alla conquista dei Normanni ) il nostro paese riconobbe, oltre i Re , due altri Signoii territoriali , cioè i Duchi di Spoleto, ed i Conti Aprutini : eppure gli ultimi soltanto la fecero da veri Sovrani. Nella stessa maniera che i Re ,>er politica , per debolezza , e por uso si contentavano che i Duchi altro loro non rendessero che soggezione e tributo , e soffrivano che i Ducati passassero come di dritto da Padre a Figlio , anzi ad erodi o legittimi , o per testamento , eccetto il caso di fellonìa ; serbarono i Duchi verso i Conti quasi i medesimi rapporti . Scorgeremo di fatti in prosieguo che i Conti spiegarono un' autorità illimitata , ed esercitarono un potere quasi assoluto. Tenga conto il Lettore di tali elementi , origino primiera del Feudale Sistema .
Non pensarono sì presto i Longobardi Monarchi ad ornarsi della caratteristica di Legislatori , ma lasciarono sussistere por gì' Italiani le Leggi Romane : del Codice di Teodosio però , non già di Giustiniano , il quale nemmeno incontrò presso i Goti di Spagnn , 110 presso i Franchi . Rotali fu il primo , che nel G43. convocata una Dieta dei Grandi di sua nazione in Pavia , stabilì sue leggi in un Editto , che meglio dir si potrebbe Codice , pubblicato in tutto le provincie del Reame . Muratori lo ha inserito nella grande collezione Rerum Jtcdic. Script, al toni. 1. palle 2. insieme colle altre leggi de' seguenti Re Longobardi , come di Grimoaldo , promulgale nel 6G8., di Luitprando in diverse fiate dal 713. al 724., di Rachis nel 74G., e di Astolfo , le cui leggi chiudono il Codice . 10 sebbene tknto il primo Editto , quanto i posteriori fossero stati emanati jie' soli Longobardi , i quali non avevano fin qui avuto jus scriptum ; pure doveva necessariamente ne» adoro die ad essi si sottoponessero anche gli Originarj : ond' è che in progresso di tempo , dimenticate affatto le Leggi Romane , il drillo Longobardico divenne , e per un pezzo durò ad essere il drillo comune. Lo vedremo invocare dai nostri Corrcgionarj nella fondazione de' Monasteri di S. Niccolò a Tonfino , e di S. Gio. a Scorzone nel ioo3. e 1004. e negli altri stipulati di pie disiiosizioiii , con queste parole : Decloro cnim quia statatimi est in Langobardorum lege in Edicti pag'uias continct , ut quicqwd homo prò anuna sua judicaverit vel disposuerit , stabile debeat permanere .