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a 53.DeCivo Francesco col titolo di Conte ne! 1724(1291).
61. La cessione di S. Giovanni in Venere a1 Gesuiti di Adria nel 1609 fu vera al pari della restituzione deUa Badia all'Oratorio nel 1617 (1202).
70. IJriot fu in Vasto dal 18 al 28 Aprile. L'equivoco nacque in un triduo di ringraziamento , cominciato il dì 1 Agosto , per le vittorie de'Francesi in Russia £1293) ss 71. Con Real Decreto de'20 Luglio 1818 si ripristinarono 1 dieci padronati alle nomine ne' Canonicati} e con altro Decreto de' i5 Settembre iB35 fu stabilito che il Capitolo si componesse delle quattro Dignità, di un Canouico Teologo , ai un Canonico Primicerio, di 14 Canonici e di i* Mansionari, di nomina regia fuorché que'dieci.
82. Per legge di re Roberto il Màstrogiurato curava la quiete pubblicale perciò armato andava in ronda(pag.go,io4)j denunziava a' Superiori i reati contro di quella , e carcerava i rei colpiti in flagranza (1294) 83. Anche prima del i33^ un Capitano risedeva in Vasto (68,318) ti 89. Il Coletti lasciò Vasto in Novembre 1840 per Sora : Pietro Muzj (pag. 337) ne tiene le veci : oggi (16 Marzo 1841 ) si dirige a Vasto per VII Sottintendente Ferdinando Malvica , del qual si leggono i titoli Accademici in Programma del i8,° 1 ov' egli annunzia opera sua sulla Letteratura Italiana del secolo 19° in rapporto a tutte le Letterature di Europa.
99. Nel Consiglio de'25 Marzo 1774 & permesso il pascolo ne' terreni soggetti a terratico verso il Comuue, quando però non trovavansi seminati (1295).
107. Raro è oggi l'affitto a megliorare, e suolesistabilirne in contante la retribuzione.
116. Fu trasmutata sulle Bollette 1? Assunta in Concezione (319). Non saprei da qual parte pendere. Una Bolletta in Archivio di Ricci offre l'Assunta ; v' è scritto a penna il 1612 ss 119. Stannare è propiamente spiccar dalle viti in Maggio i tralci esuberanti.
120. Nel verso i5 si manda alla nota 4°6 ! m q110-sta promisi ragguaglio di un Privilegio , che sarebbe il XIX , concesso a' 5 Ag. i635. Ne corrispondono gli articoli-(348) 1,2,10,11,12,i3,14 e 16 agli art.2,4,8,10 del Priv. XI ; 2 e 5 di XIII5 2,6 e n di XIV 5 e 16 di XV. Art. 3. L'Uf-fiziale si paghi co' Proventi — 4« Vicemarchese e Mastro-datti'osservino i privilegii — 5. La «Università possa affittare la Mastrodattia a' Forestieri e non a' Vastesi — 6. II Vicemarc. non debba esigere senza 1' Erario , dalle cui mani dee prendersi il salario — 7. Abbia il Vicemarc. quattro famigli , a' quali, non a' cittadini , sia l'obbligo di guardar le Carceri — 8. È proibito al Carceriero esigere
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