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la Cura, formano, a comun parere de' Canonici, un evidente pruova di effer loro pervenuti dall'unione di una, o più Parrocchie . Sono elfi paratamente defcritti da Gerfone de po-tsft Epifc. Conf. XII. Domini Curati funt in Ecclefia minò-, res Pnelati , & Hierarchae ex primaria injìitutione Chrifìi , ejuibus competit ex fìatu jus pr.adicandi , jus confejftones au•: diendi, jus Sacramenta Ecclefiaflica, fecundum exigentiam fui, flatus (J P arocbianorum minijlrandj , jus fepulturas dandi , jus infuper decimas, (y alia jura Parocbialia recipiendi .
Or non è da metterfi in dubbio , che tutti i cennati dritti parrocchiali Ciano prelfo il Capitolo contradittore.
Primieramente il Capitolo Aprutino ha efibite preffo gli atti le copie delle due Sovrane rifoluzioni dell' anno 1779. e dell' anno 1783. In efse non folamente fi riconofce 1'obbligo del- ^ la Cura, ch'egli ha in tutta quella numerofa Città ; ma-eziandio il dritto , che privativamente gli è pafsato, di am-miftrare i Sagramenti , di pafeere la fua plebe col pane della divina parola , e di celebrare la mefsa prò Popu« Io (1). E' vero, che tali funzioni debbonfi recare ad effetto da' quattro Vicarj Curati dal medefimo Capitolo ftabiliti ; l'obbligo però, che s'impone a'Curati,è quel defso,cheri- 7 fedeva prefso del Capitolo : e se i Curati efercitano tali fun-r zioni privativamente per dritto pròprio , ed ordinario , un tal dritto dal Capitolo foltanto , e non altronde fi è ad elfi trasfufo : ecco le parole delle Sovrane rifoluzioni efibite
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(1) Dia. foi. 48.
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