(39)
i^—— ———p——^
manifefta l'ofciranza o de' Capitolari o de' pattati Verc>-vi , i quali han trafcurato di riordinare quello che era difforme dai generali ftabilimenti de' Conci!j per tal {oggetto. Certamente non avrebbe al prefente il Capitolo Aprutino tentato , febbene invano , di offufcare la natura delle Vicarìe , che egli fteffo nel doppio afpetto , in cui le pone , ed in cui fi fono da noi confiderate in quello Capo, fi debbono riputare indipendenti e munite di dritto proprio ed ordinario , quale per effe fi trasfonde ne' Sacerdoti , che ne vengono invertiti, precedente la canonica ifti-•tuzione del Vefcovo , che dà a coftoro il titolo della Cura, per efercitarla colla totale indipendenza dal Pallore prim ri vo, a cui niuna fpecie di Cura compete,e da cui debbono percepire quel giudo onorario , che i Canoni de'Concilj, e le Bolle de' Pontefici hanno diffinito .
Devefi qui aggiungere foltanto , che fiffatta fpecie di Vicarìe una volta erette in titolo fono di loro natura perpetue ; ancorché i Vicarj , che fucceffivamente vengono ad occuparle, fiano amovibili. Due ragioni debbon convincer chicchera di tal verità. La prima fi è , che il titolo canonico una volta eretto per i bifogni della Plebe non può rimanere in veruna guifa eftinto, fe prima non manchi quella fletta Plebe, per cut fi è eretto . Inoltre 1' eftinzione dil Titolo Canonico una volta legittimamente eretto per i bifogni del Popolo , ficcome fi appartiene all' erteriore difciplina della Chiefa , cosi non può recarfi ad effetto fenza l'e^ fpreffo affenfo del Principe territoriale, che n' il Vefcovo erteriore/e ciò anche nellacircortanza, che fia in parte mmeato il numerq della popolazione in guifa tale che più Vi-
A 20 ca-
j