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Su la destinazione de' Vicari curati perpetui al disimpegno della cura di tutta la Città
nella Real Camera di S. Chiara

, 1795, pagine 124

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Monafteri , o ad altri Corpi morali aveffe il fuo proprio , ed ordinario Sacerdote, dal quale foltanto poteffero i figliarli lecitamente ricevere i SS. Sagramenti ; nella guifa me-defima , che in ciafcuna Chiefa Parrocchiale non unita de-vefi iftituire il proprio , ed ordinario Sacerdote . Cosi appunto il Concilio Claromontano preifo Graziano cauf. 16. qucefì. 2. Can. 6, in Parochialibus Ecclefùis Presbyteri per Ep'tfcopos in/lituantur , qui eis refponàeant de animarum curabis, qua ad Epifcopum pertinente Lo fteffo ftabilimento fu rinnovato dal Concilio di Trento Sejf. 7. cap. 7. de reformat. ; ed il fine fi fu , perchè la Cura veniffe lodevolmente efercitata; il che fenza dubio nè poteva nè può aver luogo nella promifcuith del Miniftero ; e perciò lo fteffo Concilio nella Sejf. 24. de reformat. Cap. XIII. volle , che dove le Chiefe Parrocchiali non aveffero determinati confini , fi foffero ad effe prefcritti , affinchè ciafcuna Plebe aveffe il fuo perpetuo, e particolar Pallore : unicuique fuum perpetuum , peculiaremque Parocbum adfignent , . , A £)UQ SOLO licite Sacramenta fufcipiant.
   Rivolfe finalmente la Chiefa le fue mire al mantenimento degli enunciati Vicarj perpetui , a' quali , come operarj è per giuftizia dovuta la competente mercede , o fia la congrua porzione de'beni , che alle Chiefe unite fi apparte-neano , come fi è diffufamente dimoftrato nel Cap. II. di quefta fcrittura : Perlochè ora refta ad cfaminarfi foltanto, quale debba effere, fecondo la mente della Chiefa, tal porzione . Effa nel Cap. IV. de regular'tb. in VI. vien chiamata congrua quafi proporzionata e fufficiente a' bifogni di co-iui , a prò di cui fi affegna ; ed in tal fenfo nel Cap, <' ;i A 23 XXX.