( 4* )
XXX» de prabertd. vieti detta' congrua fu fontano , Aleffan-dro III. nel Cap. X. . . . de prabend. preferive al Vefcovo Vigorniefe di non accettar veruno Sacerdote in Vicario di qualche Chiefa Parrocchiale a prefentazione de' Monafteri fenza il preventivo alfegnamento proporzionato ,a' di coftui alimenti, ed a foddisfare i dritti Vefcovili : nifi tantum ei de proventibus Ecclefia coram te fuerit adfignatum, un de ju-ra Epifcopalia pojjtt perfolvere , & congruam fuftent ationem kabere , La congrua porzione,dunque,dovuta a' Vicarj delle Parrocchie unite forza è , che fia fufficiente non meno al di loro mantenimento, che a portare gli altri pefi Parrocchiali, alia debita onera fupportare , come fi efprime Alef-fandro IV. nel Cap. 2. §. i. de decim. in 6., oppur bade-vole a tutti i bifogni del Curato , e della Parrocchia , fecondo il linguaggio del Concilio di Trento Sejf. XXIV. cap. XIII. de reform. tantum redìgatur, quod rettoris^ac P affochiti neceffitati decenter fufficiat.
Quindi i Canonilli, prendendo in confiderazione i bifogni di una Parrocchia, uniformemente conchiudono, che nel taf-farfi a Curati la Canonica competenza , debbafi porre ad efame il numero de'figliani, e de'poveri, l'ellenfione della Parrocchia, la ragion de' viveri, ed anche dell'ofpitalit'a, che pur troppo dev'efler a cuore de' Curati, che vogliono lodevolmente adempier la Cura,
Incumbe perciò a' Pallori primitivi determinare a' Vicarj delle Chiefe loro unite un' annuo alfegnamento proporzionato alle necelfità loro , e delle Parrocchie , confiderate fecondo le circollanze de* luoghi, del prezzo de' viveri,e della popolazione , la quale riguardata nel tutto è fempre relativa-
men-