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mestando il tutto, si chiudo il libro con lo stabilire le maniere speciali di eseguire le sentenze del Giudice civile e di registrare le deliberazioni de'Parlamenti e de'Consigli. —11 libro V, che e l'ultimo e che tratta ile (lampnis ilcitis et tjuusbinis, cioè dc'daimi campestri, si divide in trentadue rubriche ed instituiscc le pene (pecuniarie, s'intende) per coloro che commettessero danni nelle campagne, siccome il tagliare e rubare alberi, il calpestare le terre altrui o il cacciarvi animali ; prescrive la chiusura delle vigne e degli orti ed il modo di scacciare le bestie da' propri campi, senza batterle aspramente (iterila-), dà il bando a chi non rifa i danni, fissa la guarentigia da offrirsi per questi, provvede alla custodia della città per verificare se i portatori dello frutta ne sicno i veri padroni ed obbliga infine i possidenti a custodire i frutti nei loro campi.