Stai consultando: 'Sugli statuti teramani del 1440 ', Francesco Savini

   

Pagina (24/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (24/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   PAllLAMEKTO- 17
   (I, 24;. Parlamento e il nome colmino nel resto d'Italia, ove dissesi anche Aringo, siccome in Milano nel 1217 1 e nel vicino Ascoli-Piceno, ove la piazza del Palazzo comunale chiamasi tuttora Piazza dell'Aringo.
   A'tribuzioni.— Negli Statuti del 1440 appaiono piuttosto i modi anziché le materie di deliberazione del Parlamento. Se non che noi mostriamo altrove -che esso nel secolo XV godeva la facoltà di fare statuti, imporre balzelli, proporre al Re la scelta del Capitano, far lega coi Comuni del Regno.
   Composizione ed adunanze. — Il Parlamento, composto di duecento capi di famiglia scelti dal Consiglio tra i migliori e più ricchi della città, convocavasi ordinariamente e fuori di casi d'urgenza nella loggia idei Palazzo comunale (civilium) « solo nei giorni di sabato e di domenica per pubblico bando dai Sci Signori del Reggimento (III, 30). Deliberava esso sulla •proposta del (ìiudice, a maggioranza di due terzi • de' presenti ed a votazione segreta, cioè con le pallottole nelle urne (bussulns), ed essendo ad ognuno vietato, con la pena di venti solili, di parlavo fuori di (inolio proposto, come ancora di dir cose inutili o motti ingiuriosi. Toccava al Giudico eseguirne le deliberazioni, lo (piali erano nulle se preso fuori delle suddette condizioni, e contro cui a nessuno era lecito damale per le piazzo (I, 21). Il Parlamento votava le spese maggiori di venticinque libbre. I duecento, di cui ab-biam detto e che tra noi chiamavansi Parlamentari, eran tenuti sotto pena di dodici denari, se richiesti dal Notaio de' Capitoli, ad intervenire ai Parlamenti, salvo ragionevoli cause (1,24). N'era però vietato l'in-
   1 V. por Milano, Outusr, SI. ili Milano, voi. V, pagg. 81 e S8 e per altre grandi oitlii d'Italia: Ilo»*, frinii « Comuni, pag. 272; Cantù, SI. unir., voi. Ili, pag. 419 dell' odi*. 0* e Carlo Heoel, Coitili!:. iMIk riliii il.,limi- (Iradnz. Conti), pagg. -190 e 519.