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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CONSIGLIO. 19
   necessari 1' assenso e r intervento del regio Capitano, ina poi nel 1302, come narra il Muzii,1 la regina Giovanna I consentì bastasse il semplice mandato del Giudice cittadino. Ciò ne'tempi ordinari ; in quelli di singolari tirannidi, siccome seguì nel biennio 13SS-1390, durante quella di Antonello l)i Valle, esso congrega-vasi a posta di costui e sotto il fastoso titolo di Consiglio di Senatori.-
   FAezionc iìe Consiglieri. — Erano eletti nel numero di trentasei ogni semestre da'Sei Signori del Reggimento «lopo ima diligente inquisizione fatta da questi tra gì' idonei per legge (1, 2-1).
   Loro uffici, r itomi. — Il Consiglio de' trontasci adu-navasi nella sala superiore del Palazzo comunale, quando non sembrasse al Magistrato più opportuno qualche altro luogo, giusta l'avviso de' Sei che (lavasi non per bando ma col mezzo de' baiuli o do' trombettieri. Chi, non impedito da ragionevole causa, non interveniva, pagava la multa di dodici denari. Il Giudice proponeva le materie della discussione, alla quale poteano prender parte non più che tre Consiglieri senza divagare dalle cose proposte e senzadio alcuno potesse interrompere. Toccava pure al Giudice eseguire le risoluzioni del Consiglio prese mercè la votazione segreta con le pallottole alla maggioranza di due terzi de' presenti. Quando poi trattavasi di cose riguardanti l'evidente utilità e necessità del Comune, le votazioni seguivano per alzata e per seduta. La competenza del Consiglio non oltrepassava la somma di venticinque libbre in siffatte votazioni. Era pur suo diritto lo scegliere le duecento persone, destinate a sedere nel Parlamento, fra le migliori o più ricche {melioribus et dilioribtts) di Teramo e delle costei ville. Adunato il
   ' Mczii. Si. ili 'IVriniiii, i»„ Dial. II.
   * Idem, JJial. 111.