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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   20 IURTE I- ORGANICA.
   Consiglio, ninno poteva partirsene senza incorrere nella inulta di dodici denari (I, '24), n' era vietato per contro l'intervento a coloro i cui affari si dovevano dibattere nel Consiglio e ciò in modo speciale a quelli che possedevano beni a Poggiocono, Riparati ieri, Capratico e Melatino (I, 47).' La pena maggioro era poi attribuita a quel Consigliere che rivelava i segreti del Consiglio, andando egli soggetto alla multa di venticinque libbre ed alla privazione dell' ufficio per cinque anni (III, 32).
   MAGISTRATO
   DE'SEI SIGNORI DEL REGGIMENTO [SEX DOÌCINI DE BEGDirXE).
   Prime notizie. — Il Magistrato de' Sei, che presso noi dicevansi Signori del Reggimento, siccome pure a Bologna, ad Orvieto, ed a Siena chiamavansi i supremi Reggitori di quo' Comuni nel medio evo, era il potere, come oggi si direbbe, esecutivo del nostro governo municipale, a cui avea parte altresì e presiedeva il Giudice delle cause civili. Di quest' ultimo però, siccome esercitante principalmente potestà giuridica e stipendiato del Comune, diremo più avanti tra gli Ufficiali del Comune. Le più antiche notizie di siffatto magistrato sembrano a noi risalire fino al secolo XIII, e propriamente ci appaiono in un Atto dei 28 gen-
   1 Questa clausola, a danno dei possidenti in quei villaggi, mostra chiaro che alcuno interesse vi fosso fra coloro od il Coinuno e del quale ora noi non abbiamo più notizia. Si potrebbe però supporre (o della nostra ipotesi si faccia quel conto ch'essa merita) elio si trattasse di quelle liti cho più volte insorsero tra Teramo e i suoi villaggi intorno ai balzelli cho la prima pretendeva dai secondi siccome possessi di natura bnrgensarii-a e delle 'piali ima con Melatino terminò nel 1732 con vantaggio di Teramo. (V. su ciò Palma, SI. di Ttrumo, voi. Ili, pag. 204.)