22 PARTE I. ORGANICA.
a due once, occorrendo per somme maggiori la risoluzione del Parlamento ; aveano pur facoltà d'imporre balzelli, ma solo per stipendiare gli ufficiali del Comune; non potcano però levar gente nò fare imprese gravose fuori del consenso di queir assemblea. Curavano altresì a che i sindacatori degli ufficiali del Comune compissero il loro dovere secondo le costituzioni del Regno e i regi privilegi concessi a Teramo, multando chi mancasse. Una delle loro principali incombenze era il reprimere, appena nate, le discordio c lo inimicizie, tra i cittadini, invocando all' uopo l'aiuto della corte sì spirituale che temporale, cioè del Vescovo e del regio Capitano. Le deliberazioni si prendevano nel loro seno a maggioranza assoluta, c, quando i voti egualmente si dividevano, interveniva il Giudice ed il suo voto dirimeva la questione (I, 23).
Loro incombenze straordinarie. — Talvolta i Sei go-deano facoltà giuridica, siccome accadeva nell'esecuzione de' privati contratti ; ed allora in un col Giudice costringevano i debitori a pagare (II, 10). Toccava alleile a loro di stabilire il prezzo (e/fectim) dell' opera de'frantumai e de'fornaciai (IV, 81). Da ultimo noteremo che ìe. offese e le ingiurie irrogate ai Signori del Reggimento punivansi ad arbitrio del Giudice (III, 23).
UFFICIALI DEL COMUNE.
GIUDICE CIVILE {WDEX CAUSA KUM CIVILIUM).
Note .vloriche. — Non accade qui ripetere il detto altrove,1 come, cioè, nel secolo XIII seguisse in Teramo all' importante magistratura del Podestà quella più modesta del Giudice cittadino. Ci terremo paghi a