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notare, per un cotal raffronto con le altre cittą d'Italia, che in Milano, ad esempio, nel secolo XII uno dei Consoli dicevasi Jtidex Communise che inoltre i Consoli delle altre cittą godevano facoltą di giudici.® Presso di noi il primo Giudice apparisce uri Leopardo da Osimo in una pergamena del 1287.'' Un altro Atto dei 14 luglio 1208 ' ci mostra che talvolta il nostro Giudice sceglievasi dai prossimi villaggi ad arbitro nelle contese di possesso.
Elezione ed obbiiijlu del Giudice. Era egli eletto insieme col Notaio de' Capitoli, nel seno del Parlamento dai Sci Signori del Reggimento e da ventiquattro elettori nominati da essi Sei (I, J). Il Giudice do-vea esser nato e dimorante in luoghi lontani almeno trenta miglia da Teramo, e senza aver quivi alcun parente fino al 3° grado, tenere un buon notaio per custodire la cittą e registrare gli atti civili, due ragionieri (rutionatores) ed un cassiere (depositariim) del Camarlingo scelti dai suddetti elettori; tutti in un col Giudice duravano nell'ufficio per sei mesi, dal 1° settembre all' ultimo di febbraio, e dal 1° marzo al 30 settembre. 1 doveri del Giudice erano : far bene custodire di giorno e di notte la cittą dai suoi notai e famigliari durante l'assenza del regio Capitano ; non ricevere doni da chicchessia, non difendere nel civile nč nel criminale, ma decidere soltanto le cause delle persone soggette alla sua giurisdizione e ciņ secondo le Assise di Teramo ; non domandare per sč e pel Notaio dei Capitoli, letti od aumento di salario dall' Universitą per mezzo del regio Capitano, non ricevere danaro da veruno oltre, lo stipendio pagatogli dal Comune
' or. Muratori, Aulirli. Uni., Disserta/. 50'.
CantO. SI. a.,ir., odi*. IX, voi. Vlir, pag. !>5.
1 A irli, ili S. Ciani uni in Teramo, pergam. n. 15. (Pubbl. tra i