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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   ufficiali: giudice. 23
   notare, per un cotal raffronto con le altre cittą d'Italia, che in Milano, ad esempio, nel secolo XII uno dei Consoli dicevasi Jtidex Communise che inoltre i Consoli delle altre cittą godevano facoltą di giudici.® Presso di noi il primo Giudice apparisce uri Leopardo da Osimo in una pergamena del 1287.'' Un altro Atto dei 14 luglio 1208 ' ci mostra che talvolta il nostro Giudice sceglievasi dai prossimi villaggi ad arbitro nelle contese di possesso.
   Elezione ed obbiiijlu del Giudice. — Era egli eletto insieme col Notaio de' Capitoli, nel seno del Parlamento dai Sci Signori del Reggimento e da ventiquattro elettori nominati da essi Sei (I, J). Il Giudice do-vea esser nato e dimorante in luoghi lontani almeno trenta miglia da Teramo, e senza aver quivi alcun parente fino al 3° grado, tenere un buon notaio per custodire la cittą e registrare gli atti civili, due ragionieri (rutionatores) ed un cassiere (depositariim) del Camarlingo scelti dai suddetti elettori; tutti in un col Giudice duravano nell'ufficio per sei mesi, dal 1° settembre all' ultimo di febbraio, e dal 1° marzo al 30 settembre. 1 doveri del Giudice erano : far bene custodire di giorno e di notte la cittą dai suoi notai e famigliari durante l'assenza del regio Capitano ; non ricevere doni da chicchessia, non difendere nel civile nč nel criminale, ma decidere soltanto le cause delle persone soggette alla sua giurisdizione e ciņ secondo le Assise di Teramo ; non domandare per sč e pel Notaio dei Capitoli, letti od aumento di salario dall' Universitą per mezzo del regio Capitano, non ricevere danaro da veruno oltre, lo stipendio pagatogli dal Comune
   ' or. Muratori, Aulirli. Uni., Disserta/. 50'.
   • CantO. SI. a.,ir., odi*. IX, voi. Vlir, pag. !>5.
   1 A irli, ili S. Ciani uni in Teramo, pergam. n. 15. (Pubbl. tra i