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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Competenza nmnicipidr del Cindice. — Egli solo proponeva la materia allo deliberazioni del Parlamento e del Consiglio ed era insieme incaricato di eseguirle nello spazio di dieci giorni se era possibile (1,24): dovea pure leggere queste risoluzioni ai Sei Signori che uscivano e ai Sei che lor succedevano nelP ufficio (IV, 45), come anche era tenuto a convocarli ogni primo dì del mese per dar loro conto di tutti gli affari non potuti spedire dai Sei uscenti (1,43). Spettava altresì al Giudice la cura di far costruire e restaurare le mura della città (I, !), 57).
   Competenza giuridica del Giudice. — Estendevasi questa non solo al civile ma anche al criminale ; se non che le pene eh' egli comminava erano soltanto pecuniarie. Così dunque puniva i trasgressori degli ordini dati dagli Ufficiali del Comune (I, 2). Tocca a a lui di fare inserire nel volume degli Statuti tutte- quelle Assise, che si venivano man mano stabilendo (I, 58), curandone insieme l'osservanza (I, 59). Rivedeva altresì i processi del Notaio de' Capitoli che riguardassero pene non maggiori di venti soldi (IV, 143). A lui infine era affidala 1' esazione delle tasse e delle multe (IV, 144). Ma per maggiori notizie intorno alla competenza giuridica del Giudice, veggasi la Parte li giuridica del presente studio.
   NOTAIO DE'CAPITOLI {NOTAlìlVS CAP1TUI.ORUM).
   Note storiche.—Quell'ufficiale del Comune che dis-sesi più tardi per sì lungo tempo, e fin quasi ai nostri, Cancelliere ed ora chiamasi Segretario, si appellava nel secolo XV, in quello cioè degli Statuti che andiamo esaminando, Notaio de' Capitoli. Prima avea nome Notaio degli Atti; e così difatti lo leggiamo citato in un Diploma angioino del 1384.' Durante il se-
   1 Arch. coni, di Teramo, porgam. ri. 21. (Pubblicata tra'documenti del nostro Coni, Itram. n. XIII.)