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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   28 l'AJITK I. OltfiANICA.
   sone multate, ascoltandone insieme le ragioni (IV, 100), ed ogni semestre renderne conto ai Ragionieri (I, 56).
   DEPOSITARIO (DEPOSITAR IUS).
   Suo ufficio. — Nel nostro Statuto non è ben determinato il suo essere, ma certo egli era press'a poco un Tesoriere, cioè un custode del pubblico denaro, o forse, siccome a Firenze 1 era superiore al Cassiere, suo ministro. Presso di noi il Depositario era soggetto agli stessi obblighi del Camarlingo (I, 5-5, 56). Inoltre ogni semestre dovea render conto ai Ragionieri del Connine.
   TESORIERE (.ERABIUS).
   Suo ufficio. — Era quel che ora direbbesi Cassiere o Tesoriere e trovasi per lo innanzi nominato nel già riferito (vedi sopra Notaio de' Capitoli) Atto del 1384 siccome eletto dal Comune insieme e dal regio Capitano. Dovea egli rendere i conti e andar soggetto agli stessi obblighi dei due precedenti ufficiali (I, 53 e 56).
   ESATTORI (COLLECTOIÌES).
   Loro ufficio. — Esigevano le pubbliche imposte (col-lectas) ed aveano gli stessi doveri dei precedenti (I, 53 e 56).
   RAGIONIERI (RATIOXATORES COLI.ECTARUìf).
   Loro obblighi. — Erano tenuti a ricercare ed a rendere i conti delle imposte (cóllcctcc) e quindi a ridurre e a riferire al Consiglio gli avanzi che lor consegna-
   1 Cf. ReZasco, Diziou. Stur. animi»istruì., alla vneo Di-posilurio.