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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   30 PARTE J. ORGANICA.
   noi in Teramo, come si è, visto, appaiono militari e ufficiali fiscali.
   GIURATI (WSATI).
   Note storiche. — J)i molte specie erano in Italia i Giurati, ma quelli che più richiamano ai nostri sembra sieno stati i Giurati del Comune in Udine, che giudicavano le trasgressioni delle leggi municipali sulla grascia e sui dazi1 e i Giurati di Giustizia che in Treviso facevano da giudici minori delle cause civili.' Più modesto però presso di noi era il loro ufficio, giacché doveano non giudicare, ma soltanto riferire sulle violazioni degli Statuti, come diciamo qui sotto.
   Loro ufficio. — Era questo, a dirla alla moderna, di polizia. I Giurati erano eletti per un anno (I, CO) dal Giudice (I, 4) e dovevano due volte al mese nelle domeniche riferire al Notaio de' Capitoli sui crimini e sui delitti commessi contro gli Statuti (^ssisias) di Teramo (I, 33), ed ognuno per 1' estensione di dieci rubriche de' medesimi. I nomi loro poi e le dieci rubriche assegnate a ciascuno doveano registrarsi in un segreto e sigillato bastardello o quaderno, che poscia conse-gnavasi ai loro successori (I, 60). Oltre questi Giurati, che si potrebbero chiamare di Giustizia, v'erano i cinque Giurati, da chiamarsi come quelli suddetti di Udine, della grascia, che invigilavano sui macelli (IV, 96).
   CORRETTORI DE' FUOCHI (COBR1GF.NTES FOCULAIÌIA).
   Loro elezione ed ufficio. —Il Giudice civile sceglieva ogni anno, insieme coi Sei Signori, due correttori per sestiere, i quali doveano prestar giuramento prima di
   1 Rezasco, Diz. Mar. amm., alla voco durato, § XV.
   ' Ibid., § XVII.