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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   IIKKICUI.I : PONTONAI, PACIFICATOSI. 35
   canti una multa di cinque soldi clic ricadeva a loro benefizio. Allorquando poi non esistessero le vie vicinali necessarie al possidente per l'accesso al suo fondo, doveaiio queste aprirsi sulle terre de' più prossimi a giudizio e stima di due arbitri (probi viri) \ in caso di discordia fra questi ultimi, toccava al Giudice Io scegliere un terzo arbitro che dirimesse la questione (I, 29). Vigilavano pure i Viali alla chiusura ed apertura delle rue (IV, ri).'
   PONTONAI \lWrONEHlt).
   Nolr. storiche.. — Fra i pontanai, i pontieri, i ponti-giani in uso in Italia nel medio évo, i pontonai di Pisa eran quelli che più somigliavano ai nostri perocché toccava a loro l'amministrare il denaro stabilito pel mantenimento di un ponte, il restaurarlo e poi render conto d' ogni reddito e di ogni spesa al Comune.5
   Loro ufficio. — I pontonai di Teramo erano nominati dal Giudice e dai Sei Signori del Reggimento : duravano un anno nell' ufficio e ve n' era uno por ogni ponte grande. Giuravano inoltre di bene esercitare il loro incarico e di spendere fedelmente il denaro loro assegnato per 1' opera dei ponti. Nel caso a questa bisognassero grandi spese, era necessario il consiglio del Giudice e de' Sei. Al termine poi del loro anno d' ufficio, doveano leggere al Consiglio comunale i conti delle spese fatte (I, 31).
   PACIFICATORI [VACmCATOIUiS).
   Loro ufficio. — Questa magistratura, comunissiina in Italia,1 specialmente nel medio evo, sì fecondo di
   1 V. ,ii-p i,ii<-xl« me (riign) il secondo paragrafo della l'urie V
   hjimWu.
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