Stai consultando: 'Sugli statuti teramani del 1440 ', Francesco Savini

   

Pagina (45/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (45/244)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   38 l'ARTE I. ORGANICA.
   siccome in parecchi Comuni del Senese, delle Marche e dell'Umbria, il messo giudiziario od usciere come oggi si direbbe. Ciò vada per un altro argomento per mostrare la comunanza dello nostre consuetudini municipali con quelle specialmente delle prossime Marche, a cui fummo uniti frisino alla nostra conquista normanna del secolo XII: o- ciò tanto più si noti in quanto che in molti luoghi del Regno di Napoli il balivo o bagli vo avea il carico di un giudico.1 Oggi il nomo di lialivo si dà, sia in Teramo e sia ili alcune altre terrò di Abruzzo, al banditore, ilei Comune; nò crediamo elio, il lìavizza* si sarebbe meravigliato della « strana trasformazione. del baglivo, che da giudico diviene banditore, » se avesse conosciuto o considerato cotesto uso nostro e marchegiano.
   Loro ufficio r stipendio. — Frano i balivi quattro e dovevano essere scelti dal Consiglio tra quelli che nel Catasto apparivano possessori di non meno di dieci libbre. Duravano nell' ufficio tre anni e giuravano nelle mani del Giudice di bene esercitarlo e s'aveano per annuo salario otto ducati : andavano inoltre esenti da ogni balzello, tranne ila quelli posti pel ristoro delle strade, fontane, mura e dei ponti. De' quattro uno era al servizio del Giudice cittadino e del Notaio de' Capitoli ed un altro del regio Capitano. Facevano ossi da uscieri portando le citazioni con l'indennità di quattro denari per ogni miglio: compivano le esecuzioni de'pegni ed i sequestri e nel far ciò doveano aver seco, ad evitare le possibili frodi loro, sempre un testimone (1,27): era poi punito chi si opponesse a loro (III, 29). Citavano essi pure gli accusati ad udire le sentenze e a difendersi (IV, 1 :•{',)).
   1 cr. Kezawo. Di:. s/'ir. ,„,„,,., alla vota- Unii. § VII.
   ' V. F.vuacua, Il Canni,i.- iMr Uni in meri,!., p.i-, 7li, Napoli. ISS.1.
   ¦ Ravizza, Ci,Un. ,li ili,,l,„a. * ih,rum. ri,Mini, IV. XX.XIÌI.