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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   PARTE II. GIURIDICA.
   § J. - CONSIDERAZIONI GENERALI.
   Legislazione generale degli Statuti italiani. — Prima ili entrare a discorrerò della parte giuridica degli Statuti teramani del 1440, che è, per dir così, la parte sostanzialo dei medesimi, a meglio intenderla diremo brevemente, col sussidio di un recente e dotto opuscolo in subiecta materia,' sulla comune legislazione statutaria italiana. Il lettore poi scorgerà agevolmente da questo cenno, e senza che noi instituiaino qui uno studio comparativo che sarebbe fuor di luogo, qual riguardo debba essa avere alle nostre Assise. Questa legislazione dunque si atteneva in quanto al Diritto civile strettamente al giure romano nelle successioni, noi testamenti, nei diritti famigliari: in quanto al Diritto commerciale essa era affatto indipendente dal gius romano e dava facoltà alle società mercantili di fare statuti propri efficaci al pari di quelli municipali e di avere una speciale giurisdizione nelle loro liti. In quanto alla Procedura civile gli Statuti delle città italiane del medio evo tendevano ad abolire le formalità e nella perenzione d'istanza e di appello erano assai duri. Nel Diritto penale essi stabilivano l'interpretazione più benigna, il dolo ne-
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