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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   42 parte il oroniniCA.
   cessario in ogni reato, il delitto tentato punibile solo nei casi più atroci, le multe irremissibili, 1' eguaglianza dell' omicida e del mandante e pienissime le prove nei delitti. Nel Diritto internazionale poi quando sorgevano conflitti tra le disposizioni di Statuti di diverse città, prevaleva ne' contratti la legge del luogo, ove questi seguivano, e ciò era conforme al diritto romano; lo stesso accadeva, sebbene non comunemente, ne' testamenti: in quanto poi alla punibilità degli stranieri, questi andavano soggetti alla pena ne' casi di diritto connine, ed in quelli di disposizione particolare alla città vi erano essi soggetti solo quando conoscevano la legge, quia statuta non ligant ignorantes.' Certo quest' ampia legislazione non può riscontrarsi ne' nostri Statuti, come quelli che uscivano da una assai limitata podestà giuridica concessa allora alle piccole città del Regno di Napoli, ove la somma di quella podestà risedeva nel regio Capitano ossia Governatore delle città. Si è per ciò che presso di noi il diritto era quasi del tutto civile e la parte penale di esso esercitavasi soltanto nell' infliggere pene pecuniarie, siccome vediamo nel processo dell' analisi che qui stiamo compiendo.
   Leggi seguite dal Comune teramano. — In forza degli Statuti teramani (I, 1) ne' giudizi si seguivano in prima essi Statuti, in mancanza di questi le costituzioni del Regno, e nel silenzio di esse il diritto comune e longobardo. Su quest' ultimo, giacché degli altri non acìdule far parola, accenneremo che il medesimo dominò lungo tempo sul Regno e fino a quasi tutto il secolo XV; nella nostra regione poi il diritto feudale era, particolarmente nel bel mezzo del medio evo, interamente longobardo, siccome ne. fa fede il continuo sminuzzamento de' possessi feudali. Né è quindi da menivi-