§ 2. filURISDIZIONE KECIA. — § 3. GIURISDIZIONE FEUDALE. 43
gliare che nelle nostre Assise accanto al diritto comune appaia con ugual valore quello longobardo.
§ 2. - GIURISDIZIONE REGIA.
Giurisdizione regia esercitata dal Giustiziere della Provincia e da' suoi ufficiali. — Tale giurisdizione eser-citavasi dal Giustiziere della Provincia, che allora comprendeva i due presenti Abruzzi Ulteriori I e II, dai Maestri Razionali e da altri nffiziali regi fuor di Teramo, oltreché iu Teramo compivasi dal regio Capitano
0 Governatore (IV, 141). Tanto il Giustiziere quanto il Capitano potevano dare incarichi anche gravosi al Giudice teramano ed a' costui ufficiali ; nel secondo caso il Comune si adoperava per sostituirli con altre persone e ne pagava anche le spese (IV, 142). Quando poi
1 cittadini erano citati presso i suddetti magistrati regi abitanti fuori Teramo, aveano diritto ad ogni aiuto da parte del Comune, giacché si presumeva tali citazioni seguissero per calunnia: inoltre gli Uffiziali dell'Università, chiamati innanzi ai suddetti magistrati, vi erano sostenuti a speso di quella (IV, 141).
Divieto di adire ì regi tribunali nelle cause civili iIti Giudice terminino. — Era severamente proibito ad ogni cittadino, abitante in Teramo ed anche forestiere, nelle cause civili spettanti alla Corte del Giudice teramano, di adire i regi tribunali sia del Capitano e sia di altri giudici regi (li, 19).
S ;!. - GIURISDIZIONE E PRIVILEGI FEUDALI.
Origini dr' /ir/rUrgi dei nobili, in Teramo. — I nobili, po'quali iii-i nostri Statuti .s'intendono sempre i feudatari e precisamente quelli clic abitavano nella città <•. nel territorio, orano legati al nostro Comune da an-