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tichi patti, clie «la una parte gli obbligavano a (limo-raro. in Teramo e li sottoponevano al foro della città e del Vescovo, dall'altra astringevano il Comune a conceder loro parecchi privilegi. Da questi atti, di cui due noi abbiamo dato alla luce,' originano i diritti e i doveri de' nobili verso il Comune, tra' quali è particolarmente da notarsi, per l'intento nostro, il dominio che i baroni ritenevano sui vassalli. Noi però qui non ne terremo speciale discorso, sia perchè ora dobbiamo occuparci solo della condizione degli imi e degli altri, quale era loro riconosciuta dagli Statuti teramani del 1440, clic qui andiamo esaminando, e sia perchè ne trattiamo a lungo in luogo più adatto;5 qui vi accenniamo soltanto per spiegare F origine storica dei menzionati privilegi.
Giurisdizione dei nobili sui loro vassalli. — Il Comune riconosceva i servigi a cui erano tenuti i vassalli del territorio teramano verso i loro signori (II, 2). Tanto gli imi quanto gli altri potoauo ricorrere al Giudice civile, di Teramo per l'osservanza de'pattuiti servigi e per la conciliazione tra loro eleggevansi due o tre arbitri. Le terre gravate di siffatti servigi non po-teano alienarsi senza il consenso ili coloro, a cui essi erano dovuti. Quando poi i nobili accordavano ai loro vassalli P affrancazione, da qne' servigi, questa non si poteva più revocare. 1 nobili che non osservassero i patti stretti col Colmino riguardanti le loro terre e vassalli, perdeano le immunità ed i beni stallili a loro concessi dall' Università in forza di quei patti (IV, 2).
Privilegi de' nobili.—Essi godeano, come si è detto, l'immunità e il possesso dei beni stabili a loro regalati dal Connine in compenso della loro venuta in città,
1 V. i nostri Signori di Velatino, Hoc. n. IV, pag. 372 di il Con,.
' CI. il citatn Co,», t*mw., cnp. X. SS II e 12.