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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   § 4. lilOKISl.l'/lONK VKSCOVll.B. 45
   siccome era stabilito no* più volto menzionati patti (IV, 2). Inoltre ai nobili e. padroni di vassalli il Camarlingo del Comune dovea dare la metà delle multe e delle trigesime (la trentesima parte cioè del valore delle cose giudicate spettanti al Ciad ice) riscosse sopra i loro vassalli per conto del Comune, detrattone prima il decimo per le spese di giudizio (I, 20).
   § l. - GIURISDIZIONE E PRIVILEGI VESCOVILI.
   Diritti storici del Vescovo su Teramo. — li cosa nota il dominio de' Vescovi sulle loro città nel medio evo e specialmente nel più remoto; presso noi di esso si ha certa notizia nel secolo XII,1 ne fanno fede inoltre i vaii atti vescovili di concessioni fatte dai Vescovi ai Teramani in quel secolo e nel seguente, ili cui noi teniamo discorso in altro scritto.5 Da questo antico potere, anche dopo che ora stato in gran parte deposto nelle mani de' cittadini, derivarono quo' diritti vescovili che lungo tempo durarono ed alcuno persino sopravvisse noli' epoca moderna, siccome quello di nominare il giudico, delle seconde cau.se civili durato fino al 1806. Ve il' ha un ricordo anche, ora in quel titolo di Principe di Teramo che assume il nostro Vescovo. Questi diritti venivano man mano scadendo, siccome avviene di tutte lo cose che di buona o inala voglia si abbandonano. Così mentre vediamo nel secolo Xlll ossero attribuzione vescovile la convocazione del generale Parlamento in Teramo, nel seguente secolo XIV invece di cotesto divitto non si parla più e la facoltà di radunarlo apparisce spettare al Giudice cittadino ed al Governatore regio, siccome abbiamo veduto più sopra.3
   ' Fu. Sa vini. H Coni. Urani., c:i,>. IX.