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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   4G parte ii. giuridica.
   Veniamo ora ai diritti e privilegi vescovili che esistevano nel secolo XV, epoca dei nostri Statuti.
   Diritti di supremazia rescovile. — In quel secolo XV 11011 eran pochi nò di scarso valore. In prima è da annoverarsi il titolo di Principe di Teramo, che il Palma crede usato la prima volta nel 147G ' e quindi pochi anni dopo la compilazione degli Statuti teramani ; seguono poi il diritto di confermare l'elezione cittadina dei magistrati municipali ed il giuramento che questi prestavano nel 1415 nelle inani del Vescovo;5 la conferma degli statuti e degli ordinamenti del Comune (1,23), la nomina dei Giudici a contratti per la città e per le terre vescovili (II, 15) riconosciuta da un regio Diploma del 1458 e durata fino allo scorcio del secolo XVI.'1 L'ultimo resto di cotesta supremazia episcopale fu l'elezione dei giudici delle seconde, così detti per brevità, e la quale continuò, come si è narrato, fino al 180G. Finalmente due diritti assai notevoli dell' autorità vescovile erano: la riscossione della metà delle multe e delle trigesime (toltene le spese della carta e dell' inchiostro) esatte dal Camarlingo del Connine per conto di quest'ultimo (I, 20 e V, 11), e l'appello al Vescovo dalle sentenze del Giudice civile del Connine, ed in sede vacante al Capitolo. In tal caso sì il Vescovo come il Capitolo doveano decidere entro il termine di cinquanta giorni giusta le Assise teramane ed il diritto comune e dopo sentiti il rappresentante (Sindico) municipale ed il Giudice civile (1.17). Si noti ancora che tra i mezzi che i Sei Signori del governo municipale doveano adoperare per reprimere le discordie e le liti tra i cittadini s'impone dalle Assise (I, 23) l'invocazione della curia tam spiritualis (cioè vescovile)
   ' Pai,ma, ».    '-' Cf. UOIIKI.I.I, l'aliti numi, in Aprili ili., «ivo M> 110 riferisce il tosto.