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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   § 4. GIURISDIZIONE VESCOVILE. 47
   uam sccularis (ossia regia); il che dimostra che in 'eramo, oltre il tribunale e le milizie del Re, v'erano ncora il tribunale e i militi del Vescovo; veri con-lassogui dell' alto dominio di questo sui Teramani.
   Giurisdizione ordinaria del Vescovo. — E antichis-ima in Italia la giurisdizione ecclesiiistica e se ne anno memorie fin dai tempi dei re longobardi, che si oco s'impacciavano di Chiesa ; così nelle leggi di istolfo, che regnò nella metà del secolo Vili, si parla ei delitti commessi entro le giurisdizioni dei Vesco-ati, dei Monasteri ec.1 Il Vescovo aprutino avea la ua curia ossia tribunale, come ora si è detto, ed a nella i nostri Statuti (III, 18) riconoscevano esser sot-oposto il chierico, anche quando piativa col laico, o riminalinente l'offendeva (III, 18).
   Immunità ecclesiastica. — Questo paragrafo si col-3ga al precedente e potremmo farne uusolo; ma peritò sotto questo nome vogliamo comprendere e l'iui-nunità del foro ecclesiastico e quella de' chierici dai esi comuni, così ne facciamo una speciale rubrica. Questa immunità è ancora più antica della giurisdi-ionc ecclesiastica, di cui abbiamo testò parlato, giacile Costantino fin dal secolo IV fece liberi i chierici a ogni obbligo civile.1 Il chierico era soggetto, giu-ta i nostri Statuti (III, 18), al Tribunale del Vescovo d anche quando litigava col laico innanzi la Curia del ìiudice del Comune, poteva a suo grado allegare recezione chiericale, rifiutando di rispondere : allora il ! indice licenziava subito il laico, purché però il cliie-ico presentasse un garante che per lui rispondesse nel aso che esso chierico fosse soccombente (II, 11). Tale inmunità sembrava sì gravosa ai laici, che talvolta
   ' V. Rosa. 2w< - Comuni, Broscia, 1870. alla pag. 130.