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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   questi si appigliavano alle rappresaglie, clic ammettevano le stesse leggi municipali : cos'i se i Canonici si rifiutassero di rifare i danni campestri compiti dai loro famigliari, quelle accordavano l'impunità ai laici che avessero a loro volta danneggiato le terre canonicali (V, 11).
   § 5. - GIURISDIZIONE MUNICIPALE.
   Immutabilità degli Statuti. — In Teramo la giurisdizione municipale era esercitata dal Giudice delle cause civili in quelle di maggior rilievo, e dal Notaio de' Capitoli1 nelle cause minori. Essa era regolata dagli Statuti o Assise come cliianiavansi tra noi, vai quanto dire dal Codice delle leggi municipali, il quale con disposizioni generali e speciali provvedeva all' esercizio di quella facoltà giuridica che i tempi concedevano ai Comuni d'allora. Parlando delle prime, noteremo qui come precipua l'immutabilità di essi Statuti. 11 loro valore giuridico era immutabile tanto ne' decreti contenuti in detto Codice, quanto in quelli inseritivi più tardi per opera del Parlamento e del Consiglio ; né questi due Corpi poteano sospenderli od annullarli. Al Giudice toccava la cura di fare adempire questa legge, ed anzi egli puniva con la multa di cento soldi chi solo vi arringasse contro (I, 59).
   Facoltà comunale della sola pena pecuniaria. — Qua e là ci è accaduto nel corso di questo lavoro di accennare a tal limitato diritto del nostro municipio. 11 Giudice nostro, benché si dicesse solo delle cause civili, pur godea la giurisdizione criminale, come si vedrà qui avanti ; se non che in quanto alle pene, esse
   1 V. per questi magistrati la Parie I organica.