50 l'ARTE ti. GIURIDICA.
il Giudico ed i Sei del Reggimento doveano deferire il giuramento tanto al mezzano quanto al principale di rivelarle ad essi. La somma convenuta poi dovea versarsi tutta nelle casso. dell'Erario, ossia Cassiere comunale: i trasgressori erano dichiarati rompitori della fede e della pace pubblica ed esclusi da ogni ufficio cittadino, vietandosi insieme ad ognuno di assumere la difesa dei colpevoli. Nel caso i Sei mostrassersi in ciò negligenti, scontavano la stessa pena del suddetto principale (1,-11).
Venalità tic*propri diritti.— Ninno potoa nello qui-stioni legali mettere a prezzo i suoi diritti e le suo ragioni (I, 25).
Indennità comunale ai Teramani. —11 Comune rifaceva le speso ai cittadini che erano citati allo Curie del Giustiziere della Provincia 1 e dei .Maestri Razionali, quando le causo erano di competenza del Capitano di Teramo, presumendosi in tal caso l'ingiustizia della citazione. Non (lavasi però tale indennità quando l'accusa pareva giusta al Giudice ed a' Sei (IV, 141).
Sedute. — Il Giudice, salvo il caso di necessità, tenea tribunale ogni mattina di tutt'i lunedì, mercordì o venerdì all' ora di terza (11, 2).
Vacanze. — Le ferie cadevano no'seguenti giorni: tutte le domeniche, la Circoncisione, il Venerdì Santo, lo tre feste pasquali, l'Ascensione, le tre solennità di Pentecoste, il ('orpusdoiniui, la vigilia o lo tre seguenti feste del Natalo, la Concezione, la Purificazione, l'Annunziata, l'Assunta e la Natività della Santissima Vergine, la Nascita e la Decollazione ili San Giovanni
Battista, tutt'i Santi E vangelisti, i 1 San Dora rito con
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pittilo ad Aquila. 11 Oiii-lizii ero. nitro la p odoslà .immillivi rativa,
esercitava ancora, por r iinioi li quei Compi, sii uffici
giudiziari e militari.