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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   § 5. 01UBJSDIZI0NE MUNICIPALE. 51
   la vigilia e il giorno susseguente alla festa, i Santi Antonio (li Vienna (sic), Biagio, Caterina, Nicola e Lucia e tutte le feste    Il) CIIMI'KTKN/.A CIVILE DELLA CURIA TERAMANA. Jis/msiime ilei poteri: civile del (ìindice. — Tutto il Ii 1 ii*o 11 dogli Statuti teramani del MIO tratta di siffatte nLtrib-rzioni. Kra piena l'autorità del Giudice uel-l'iiistruzioiic, ne' procedimenti e nelle condanne giusta gli Statuti, ed in difetto di questi secondo le costituzioni del iìegno, il diritto comune e quello longobardo in ogni quistione civile sia de' cittadini e sia de' forestieri dimoranti in Teramo (II, 1).
   Facoltà del NnUùo de' Capitoli. — Quest' ufficiale che, siccome si è veduto nella Parte organica, rispondeva all' attuale- Cancelliere, procedeva nelle cause riguardanti la somma anche maggiore diventi soldi; ma in tal caso il Giudice dovea rivederne i processi ed esaminare i testimoni (IV, 113).
   Diarto di uilirr i tribunali rrr/i. — Siccome abbiamo già detto nel ìj J della Giurisdizione regia, dobbiamo qui ripetere clic era vietato ad ognuno di adire nelle cause civili la ci.ite del regio Capitano o di qualsiasi altro giudice criminale (li, 19).
   (.'ita-ioni nrllc cause maijqiori. — La citazione (oblu-tio libelli) l'accasi dai baiuli,' ossieno uscieri, a richiesta di chiunque un giorno per l'altro in casa del convenuto e, nella costui assenza, presso i vicini (II, (i). La citazione nelle cause maggiori di un' oncia, dovea men-