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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   52 l'ARTK ri, OlURIDIfiA.
   zionaro il fatto (rem), la causa u la quantità di osso ed esser presentata dall'attore al Giudice, il quale, dopo averla accettata, assegnava un termine all'attore por accusare ed un altro al convenuto per replicare fino a tre volte. Ciò fatto e prestato il giuramento di non calunniare e pagata la trigesima al Giudico, questi dava loro dieci giorni o più per addurre le prove e le testimonianze; queste esaminate e pubblicate, si concedevano altri cinque giorni o più per prender copia del processo. Il Giudice dovea tutto esaurire e sentenziare fra due mesi dall'apertura della causa, sotto pena di un'oncia; la stessa pena colpiva i litiganti se maggior tempo scorreva per colpa loro (II, 3).
   Petizioni nelle cause minori. — Nelle cause minori (così chiameremo quelle intorno a sommo inferiori di un'oncia) la procedura era più spedita; nelle cause da mezz' oncia ad un' oncia invece della citazione la domanda (jietitio), ed il Giudice dovea, senza scendere dal banco, sbrigar la faccenda ed al più dare un giorno di tempo al convenuto; se costui poi ammetteva la domanda dell' attore, gli si accordavano dieci giorni per pagare, e mancando, era tenuto prigioniero in palazzo finché non saldava il debito. Il Giudice, che a ciò non adempiva, pagava pel convenuto e questi, requisito inutilmente duo volte in quel giorno, era dichiarato contumace ed andava soggetto al pegno ed al sequestro (tenuta). In caso si trattasse di somme al disotto di mezz' oncia e fino a venticinque soldi, la procedura era la stessa e solo il termine stabilivasi di cinque giorni in luogo di dieci; nello somme inferiori a venticinque soldi larghissima autorità (lidissima aucto-ritas) attribuivasi al Giudice, il quale andava innanzi sommariamente senza formalità e scritture. (II, 4 e 13).
   Partiti e giuramento nelle cause dubbie. — Per partito ne' nostri Statuti s'intendeva la proposta che l'at-