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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   § 5. GHJJtlSDIZIONK municipali
   53
   tore faceva al convenuto ili giurare o di dire se la cosa richiesta era vera.1 Cotali partili poteano farsi solo ne' casi dubhii e inni mai quando v* erano documenti da presentare; purché però il convenuto non dichiarasse di voler acquetarsi al giuramento dell' attore. Nelle cause dubbie adunque, allorché queste importavano una somma inferiore a mezz'oncia, l'attore fatto il partito (faccrc purlitum) al convenuto, quest'ultimo (Inveii giurare, e, non accettando il partito {partito capere) nò giurando, era condannato senz'altro a pagare; nelle cause maggiori si concedeva il termine fino alla prima o seconda seduta (inris), acciò il convenuto facesse in iscritto il partito con tutte le circostanze: allora i due contendenti doveano giurare e, in caso di contraddizione del convenuto contro l'attore, si davano dicci giorni di tempo, scorsi i quali, se le ragioni dell' attore apparivano giuste mercè due testimoni idonei o per altre prove, il convenuto pagava le cose richieste e le spese e più la multa di un' oncia alla Camera dell'Università; nel caso contrario il convenuto andava libero e l'attore pagava venti soldi alla detta Camera. Nelle cause del valore di venticinque soldi fino a mezz' oncia si scrivevano succintamente i partiti, concedendosi un termine di cinque giorni ; in caso di contraddizione il convenuto pagava un augustale e P attore dicci soldi. Nelle cause finalmente al disotto di venticinque soldi era pieno l'arbitrio del Giudice (II, 5).
   Riconvenzione. — Quando 1' accusato si protestava di riconvenire in giudizio 1' accusatore, il Giudice interrompeva il procedimento obbligando il secondo a
   1 Fra i significati elio il Rikasco noi suo Vision. slor. timmi». assegna alla voce l'urtilo non vo n'ha alcuno elio risponda al suesposto. J)i qui si scorge un altro lato doli' opportunità, anello pel linguaggio storico-logale, della pubblicazione degli Statuti inu-