54 parte II. GIURIDICA.
dare cauzione, dopo che l'accusato avea giurato di 11011 volerlo calunniare (IV, 153).
Esecuzione delle sentenze. — Il Giudice ed il Notaio de' Capitoli ogni due mesi doveano leggere le sentenze di assoluzione e di condanna agli accusati e citarli al Consiglio per sentirsi condannare alle spese, se era provata l'accusa; se poi questa mancava di prova, le spese gravavano sugli accusatori (IV, HO).
Diiasioni. — I termini e le dilazioni accordate s'intendevano protratte fino .al giorno seguente al festivo, allorché essi scadevano in questo (II, 7).
Procedimento nelle contumacie.—La contumacia di-chiaravasi, quando il convenuto non rispondeva alla chiama a lui fatta dal banco del Giudice (II, G). Nelle cause maggiori (di un' oncia), dopo intimata la contumacia, l'attore entrava nel possesso dei beni ilei convenuto, prima mobili, poi stabili e da ultimo di quelli in causa; potea però il contumace sempre gravarsene ed allora avea trenta giorni di tempo per dire il fatto suo, scorsi i quali i suoi beni sequestrati si vendevano all' asta per pagare il dovuto all' attore con tre bandi ed al maggiore offerente: quel clic in più se ne ritraeva del dovuto e delle spese spettava al convenuto; se poi P asta andava deserta, i beni si aggiudicavano all'attore (11,3). Nelle cause minori (di un'oncia), essendo contumace il convenuto, si consegnavano all'attore i pegni e le cose sequestrate (pignora et latii/Us) per lo spazio di cinque giorni, scorso il qual termine tutto era venduto all' incanto al maggiore offerente sul banco del Giudice. Nondimeno potea sempre il convenuto purgar la contumacia e riavere il pegno e la cosa staggita, pagando la metà delle spese. In tal caso godea il termine, di cinque giorni per chiamarsi gravato e quindi potea ricominciare la causa (11,4).
Procuratori nelle cause maggiori. •— 11 Giudice era