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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   § 5. 0IUKISDIZ10NF, MUNICIPALE. 55
   obbligato nelle cause maggiori ili niozz' oncia a dare a chi lo richiedesse un procuratore, il quale, salva la competente mercede, non potea esimersi dall' ufficio senza una ragionevole causa ammessa dal Giudice. In caso di rifiuto andava soggetto alla multa di cento soldi ; la quale pena scontava pure il Giudice, quando ciò non facesse o la causa era nulla (II, S).
   Cause de' forestieri. — Nelle cause maggiori di mez-z' oncia provocate dai forestieri (forenses) contro i Teramani procedevasi ne' modi ordinari. In quelle minori poi il Giudice sentenziava sommariamente senza citazione ed a semplice petizione de'forestieri (11,12). Il convenuto citavasi pel giorno stesso ed, aspettato per brev' ora, era dichiarato contumace e procedevasi al sequestro. Se poi 11011 si presentava l'attore, dovea questo, qual contumace, pagare due soldi al convenuto (II, C). Da ultimo consideravausi nulle le garanzie ((ìdeiussiones) de'Teramani pe'forestieri non possidenti nel territorio di Teramo, purché esse non si facessero presso il Giudice o la Corte di Teramo (II, 16).
   Cause tra parenti. — Nelle questioni fra parenti fino al terzo grado canonico inclusive il Giudice co-stringevali, anche col carcere e con le multe e persino col braccio forte del regio Capitano, ad accettare l'arbitrato di due comuni parenti od amici clic pronunziassero il lor lodo entro quindici giorni : con le stesse pene obbligava i due suddetti ad accettare 1' ufficio di arbitri ; e tutto ciò seuz' appello (II, !1).
   Questioni di confini. —11 Giudice risolveva le questioni di confini della privata proprietà, anche accedendo sul luogo controverso (1,11).
   Diritti di proprietà. — In omaggio a cotali diritti era vietato introdurre in Teramo, per la vendita o per uso proprio, legna appartenenti ad altri (IV, 13-1); e chi teuea alberi sulle altrui terre era obbligato a ven-