56 PARTE II. GIUItlMCA.
clerii .ni padrone di queste giusta il valore stabilito da due vicini scelti dal Giudice (IV, I t7). Era pur proibito gettare acqua sul tetto altrui (IV, llS).
Compilazione degli Alti civili. — A redigere gli Atti civili, i processi ec., il Giudice dovea menar seco un notaio, clic dovea compilarli senza cassature ed in modo che ogni processo potesse legarsi in un quaderno ; alla fine del suo ufficio poi il Giudice consegna vaio al suo successore, notandovi lo stato in cui trova vasi il processo. Egli scriveva pure negli Atti le petizioni degli avvocati, de' procuratori e delle, parti che non avoano potuto far consegnare agli avversari le citazioni (il, 17).
Esecuzione degli Alti civili. — Quando per cotesta esecuzione ricorrevasi a' sequestri, era vietato agli ufficiali del Comune togliere le porte delle case (IV, 152). Se poi v'erano pegni, ninno potei reclamarli dai camarlinghi e dai contestabili, quando fossero scorsi sei mesi dopo la licenza della loro vendita (II, U).
Presa-Lione, degli Atti civili. — Tutti gli Atti giudiziari si prescrivevano scorso il tempo ili dieci anni
(II, 13).
Inventario degli Atti civili. — Il Giudico delle cause civili ed il Notaio ile' Capitoli doveano consegnare alla fine del loro ufficio 1* Inventario di tutti gli Atti da loro compiti e di tutti gli oggetti ricevilii dal Comune (], 7). Era anche ufficio del Giudice fare scrivere due copie degli Statuti o Assise, di cui una serviva per l'Archivio comunale e l'altra per la sua Corte (Curia) (1,10).
Valore ed esecuzione degli Alti privati: — Aveano pieno valore gli Atti privati, siccome i testamenti, i contratti cc., muniti della sottoscrizione dei giudici a contratti vescovili (ludiccs ad contractus terrarnm Ec-clesice apndintc (II, 15). Questi, come si è detto più sopra nel paragrafo antecedente della giurisdizione ve-