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dicci soldi, o degli altri Santi con cinque soldi (III, 3). Lo spergiuro poi era punito con cento soldi, salvo ciò ch'era disposto nel libro (11) delle cause civili intorno al giuramento di calunnia (III, }$
J)dilH contro le persone pubbliche : May istruii, Uscieri. — Le ingiurie e le offese alle, persone ed all' onore dei Sci Signori del Reggimento per cagione del loro ufficio punivansi ad arbitrio del Giudice (Ut, 23). L' uomo che si opponesse al pignoramento od al sequestro compiuti dagli uscieri (baiuli) del Giudice andava soggetto alla pena di cinque soldi ; la donna poi a quella di tre soldi (111, -J'.)).
Delitti contro l'ordine pubblico : ingresso furtivo in città, danni ai fossati, giro notturno, taverne aperte di notte, meretrici nelle iuocrnc, porto d'armi, seguaci dei' ghibellini, fautori de' baroni. — Chi entrava in città pei cunicoli delle mura, sotto le porte o per queste, rompendone le serrature, pagava conto soldi se cittadino ed in tempo di pace e dicci libbre se forestiero ; in tempo di guerra poi la pena tripliravasi. Lo sbarrare le porte cadeva sotto la pena di velili soldi (III, 0).
I danni ai fossati della città, rovinandone le ripe o ricolmandone le carbonaie, era punito con venti soldi ; la cura di ciò spettava al Notaio de' Capitoli (III. 10). Non si lucrargli il lettore di sentir qui parlare di carbonaie, giacché queste, secondo il Rczasco,' erano grandi buche, aperte ne' fossati de' luoghi fortificati per loro difesa e munite talvolta con mura e tal altra con acqua stagnante.
II girar di notte, dopo il terzo suono della campana del Duomo ' e senza lumi, era punito con quaranta soldi noli' uomo di mala fama e con venti nella donna di simil fama ; se erano persone di buon nome, dimez-
1 V.'imiIn l'urie [Veticu i vari %uoni dolio campane in Teramo.