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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   zavas.i tal pena. Nelle altre oro ilolla nello un lume (lumen) dovrà bastaio a due o (re persone, una lanterna a tre o (,iialtro, una candela a maini di duo. libbre a sei od otto, una candela astata a quattro aste e stretta da tre legami a dodici o quindici persone (111, IO). Chi poi associava di notte e senza licenza gli ufficiali del Giudice cittadino o del Capitano regio pagava cento soldi (III, 11). Di qui si scorgono gli usi del tempo per l'illuminazione notturna, la quale divenne fissa nelle strade delle città italiane solo, come ognuno sa, dopo la calata de' Francesi nella fine del secolo scorso. Ma di ciò diremo più a lungo nella l'arte IV che tratta delle nostre consuetudini.
   Vupertura delle taverne nella notte dopo il terzo suono della campana era punita nel venditore di vino con dieci libbre ; purché però ciò non seguisse per dare alloggio a qualcuno (III, 15).
   Il taverniere, che teneva pubbliche meretrici! nella taverna, pagava per ogni giorno cinque soldi e il doppio di questa pena dopo l'ordine di espulsione dato dal Giudico contro quelle. Chiunque altro poi lonoa siffatte donne in casa punivasi, a petizione della maggioranza del vicinato, con venti soldi per ogni giorno clic scorreva (III, 17).
   Il porto d' armi vietate in città, siccome lance, lanciotti, spade, coltelli, stocchi, dardi c chiaverine, era punito con cento soldi ; quello delle armi di getto (quadrelli, piombaiuole) con dicci libbre ; con minore pena, con quaranta soldi cioè, castigavasi il porto delle armi di difesa, quali erano le celate, le panciere, i bracciali (III, S). Qui vediamo una notevole serie delle varie armi che usavano i Teramani in quel secolo XV, ma di queste tratteremo partitamente nel luogo più adatto, che è la l'arte IV riservata agli usi ed ai costumi teramani di quell'epoca.