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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   62 parte 11- giuridica.
   dicci soldi, con ferite mercè venti soldi ; chi faceva le fiche (ficus manti fcccrit) pagava dicci soldi. Chi prendeva per l'orecchio o pei panni, venticinque soldi e se v'era lesione, cinquanta soldi; chi poi afferrava altrui pei capelli, cinquanta soldi e se lo trascinava, raddoppiatisi la pena (III, G).
   Le percosse e le ferite, come i morsi in faccia con ferite andavano soggetti alla pena di venti libbre, senza ferite, a quella di cinquanta soldi, con deformazione del corpo c del viso, all'altra di venticinque lino a cento libbre (III, 6). Ih! percosse con armi, siccome erano le lance, lo spade, i coltelli, quando v'era sangue, punivansi con venticinque solili, quando non vi era con la metà; allorché poi vi si aggiungevano gravi sogni e mutilazioni, con dodici libbre fino a cento ; la perdita di un occhio con cento libbre, di tutti e duo con trecento libbre. Chi poi minacciava con queste armi in pugno, pagava cento soldi (III, 7).
   Le calunnie, anzi le accuse non provate punivansi con venti solili (III, ?,.;), e con la stessa pena lo calunnie evidenti (III, 36).
   L' athilterio era punito con cento soldi tanto nel-l'ammogliato che tenesse la concubina quanto nei celibe che convivesse con la moglie altrui (III, 27).
   Pei matrimoni dei minori era stabilito che chi dava in isposa una donna priva di padre o ammogliava un uomo pur senza padre e minore di diciotto anni, senza consenso della loro madre e degli altri parenti, era condannato insieme coi giovani alla pena di venti libbre ; e ad altrettanto andavau soggetti la madre o i parenti che trascuravano le nozze de' loro congiunti per cupidigia de' costoro beni (IIJ, 33).
   Delitti, contro i beni, privati : flirto, turbasionc di possesso, uccellatone, distruzione delle proprie case, usura. — Il furto era punito, dopo l'imposto obbligo della