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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   t; !>. GIURISDIZIONE MUNICIPALE. 63
   restituzione del tolto, in questo modo: fino a venti soldi, con tre libbre a favore della Camera dell'Università; da venti a cento soldi, con cinque libbre; fino a dieci libbre, con dieci libbre; ed oltre, con venticinque libbre (III, 20).
   La turbazione di possesso e l'estrazione dei termini lapidei scontavansi con dieci libbre (III, 13) e con simile pena l'impedimento di testare fatto ad alcuno 0 frapposto all' esecuzione de' testamenti (III, 14).
   L'neccllnzionc dei volatili domestici era vietata : se si uccellava ai colombi terrieri o domestici con reti, balestre, frecce ce., cade vasi nella pena di conto soldi in tempo di notte, di cinquanta soldi durante il giorno; se si trattava poi di polli, la pena era di venti soldi (111,20).
   La distri!.:ione o il guasto delle proprie case era ad ognuno inibito, sotto pena di sborsare dieci libbre, fuorché ciò non accadesse per pagare le regie collette,
   0 per rifarle migliori o per adattarle ad uso di fabbrica ecclesiastica (III, 12).
   L'usura era vietata con pena di venticinque libbre, la quale colpiva altresì il notaio che ne avesse rogato P instrumento (III, 25).
   Bclilli commessi fuori del territorio teramano. —
   1 Teramani che perpetravano qualche enorme delitto fuori del territorio cittadino, ma dentro i confini del Regno, al loro ritorno in patria, erano puniti con due once (III, 21).
   Esenzione dalle, pene. — Andavano schivi da pena i padroni, i capi d'arte ed i maestri che bastonassero i loro sottoposti, come anche quelli, clic, avendo più di venticinque anni, percuotessero, senza armi però e senza effusione di sangue, i minori di quattordici anni; i mariti poi potevano impunemente battere anche a sangue ex causa le loro mogli (111,21).
   Privilegi c/iicriculi. — Il chierico delinquente che