offendesse, con anni o senza, il laico, era soggetto al tribunale del Vescovo o del Capitolo in sedo vacante; nò mai il Giudice o il Capitano potevano giudicarlo; solo il laico, nel caso ebe ricorresse ad una Corte supcriore, aveva diritto all'aiuto del Connine (111,18).
Duplicazione delle pene. — Le pene si raddoppiavano ne' casi non considerati qui sopra per ragione di tempo (dall'alba della sera a quella del mattino e nei sabbati di mercato); per ragione di luogo (nelle chiese, nella piazza del mercato, nei palazzi del civile e del criminale, nella casa del luogotenente del tesoriere, e nel cortile (ci austro) del palazzo vescovile) ;1 e finalmente per ragione di persone (cioè in presenza del Capitano regio e dei suoi ufficiali, del Giudice cittadino, del Notaio de' Capitoli e de'loro ufficiali) (III, 37).
Dimezzamento delle pene. —Le pene si diminuivano per metà quando il reo, accusato dai privati o inquisito dal Giudice, confessava spontaneamente la colpa, oppure allorché, fatto contumace, entro cinque giorni si rappaciava con 1' offeso, salva però sempre l'intera soddisfazione de' danni (III, 38).
d) COMPETENZA SUI DANNI DATI DKT.T.V Ol'ItlA TKKAMANA.
Note stori che su questa giurisprudenza municipale.— Lo origini della giurisprudenza municipale sui danni dati o campestri gli storici del diritto assegnano alle tradizioni romane3 e bizantine,3 alle costituzioni longobarde ed a quelle svevo/' Gli Statuti delle città italiane dalla Lombardia alla Sicilia '' si occupano tutti dei
' V. per queste oro il simun Min rampane «ella Puri* 1V e lira ; e pei palazzi e piazzo qui nominato la l'art* X eililàin.
' Armexoi-ulo, Lrfflii gtnrgirhf, t. V.
' Rot. ot Liutpji., t'ansiitutinnes.
1 Frideii. n. Consti!., Ili, 63-58.
• La Mantia, Xol. e Doc. sulle eonsueliiil. sicil. (Ncll'/li-rA. slor. Hai., disp. 3* del 18S2.)