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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   danni dati ed anzi in parecchie v'aver magistratura apposita; così in Alessandria il Giudico. de'danni dati dicevasi Giudice della Ferratiti, in Vicenza Giudice delle Mariganse, ossiono danni campestri,1 in Ancona Maggiorente od Ufficiale maggiore del danno dato.1 A Perugia gli Statuti del 1342 lo chiamano OfUiale (lei danne date.3 Nella Toscana e nell'Umbria si mentovano altresì minori ufficiali incaricati ad invigilare ed a riferire su essi danni e detti Campai o, come a Pisa, Cafadiarii.1 Fra noi però, ove la vita comunale era più meschina e quindi gli ordinamenti più semplici, si fa bensì negli Statuti una larga parte a quelli riguardanti i danni dati, sì che vi è dedicato l'intero libro V; ma la cura di vegliare su que' danni e di punirli è attribuita agli stessi magistrati che sentenziavano sugli altri delitti, cioè al Giudice cittadino, ed al Notaio de' Capitoli e ai loro ufficiali.
   Applicazione e diminuzione dette pene secondo le stagioni. — Le pene, sempre pecuniarie s'intendono, pei danni dati variamente s'infliggono dai nostri Statuti e secondo la gravità de' danni e giusta le stagioni. L'applicazione ordinaria delle pene seguiva contro i danni fatti dagli animali nel periodo annuale dal 1° giugno sino alla fine delle vendemmie. Diminuivano esse, sia fuori di questo tempo, sia quando i danni riguardavano campi seminati a grano ed a biada. La pena pe' danni arrecati dagli animali dimezzavasi dal tempo della semina al 1° giorno del susseguente marzo. Quella stabilita pei danni fatti, pure dagli animali, ne' prati chiusi, riducevasi al terzo nel tratto scorrente dal 1° ottobre al 1° marzo (V, 1).
   ' Statala ~~Al,x«Mt. (K, 17), Uh. Vili, o Slot. Vie¦,». (1425), HI». I.
   BeRMAbei L.v/./.auo (sue. XV), Croniche anconitane del 1102, Ancona, 1870, pag. 178.
   * Stnt. peruy. (nis. nel Municipio    ' Di e». Vis. Con.. (1286), I, 183.