66 PARTE JJ. GIURIDICA.
Raddoppiamento delle pene. — Rad doppia vasi la pena quando il danno era compito, non dagli animali, ma dalle persone; ovvero allorché esso era cagionato dagli animali in tempo di notte (V, 1); e talvolta anche dalle persone in siinil caso (V, 2).
Rappresaglie sui forestieri. — Se i Teramani danneggiane ne' territori posti fuori del loro Comune fossero colpiti con una pena maggiore di quella stabilita negli Statuti «lì Teramo per casi simili, per rappresaglia i vicini extcri, che danneggiassero terre nel Comune di Teramo, scontavano altrettanta pena. So poi il Teramano fosse citato ad un tribunale maggiore, era rifatto d'ogni spesa dall' Università (V, 27).
Accuse e denunzie. — L'accusa giurata di qualsiasi danneggiato o testimone era valida, purché questi fossero di buona fama giusta le informazioni del Giudice e del Notaio de'Capitoli, ed avessero l'età maggiore di nove anni, ed inoltre si facesse un' accusa giurata per settimana (V, 1). La denunzia poi del danno dato non potea farsi contro una persona da più accusatori contemporaneamente e per lo stesso danno (V, 20). L' accusato non potea denunziare l'accusatore, se non dopo scorsi tre giorni da che era stato imputato; e ciò per toglier materia alla calunnia (V, 1S). Non si dava fede alla denunzia fatta da persone odiose all' accusato senza un conteste estraneo e non congiunto di alcun di loro (V, 24). La denunzia del danno recato dagli animali poteasi fare soltanto dopo scorso un mese dal compito danno (V, 1). Se poi scorrevano quattro mesi dal giorno del danno e dell' ingiuria, non se ne liotea più far querela, fuorché non si giurasse l'igno-nuiza di questo tempo, l'è' forestieri però questo pro-lungavasi ad un anno intero (V, 111).
Citazioni. — 1 Imi idi doveano citare gli accusati di danni campestri, personalmente la prima volta ed in