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casa la seconda c l'ultima, a comparire in giudizio entro otto giorni; scorso il qual termine si procedeva in contumacia. Si accordavano tre giorni per la difesa, e, se. fra questo tempo si venisse alla pace, restava allora estinta la procedura, salva quella parte che ri-ferivasi al pagamento degli ufficiali delle cause civili.
I bahili fraudolenti erano tenuti a rifare i danni del proprio (V, 14). Le citazioni poi per gli abitanti fuori della città si facevano solo un giorno per settimana (V, 15).
Testimonianza delle donne. — Le donne di buona fama non poteano (solo però nelle cause de' danni campestri) citarsi a testimoniare, ad iscusare o per altra cagione; invece i notari del Giudice doveano andare alla dimora delle donne e poi interrogarle in piazza od in chiesa (V, 17).
Contumacia. — Si cadeva in contumacia, come qui sopra si è detto, scorsi otto giorni dopo la citazione (V, 14).
II debitore ed il dauneggiante che ricusassero di venire in giudizio e di rifare i danni, s' aveano contro il bando del Giudice, che vietava a tutti, sotto pena di venti soldi, di alloggiarli, nutrirli o dar loro da lavorare o qualsiasi altro beneficio (V, 25).
Limile delle condanne. — Gli Statuti vietavano al Giudice d'imporre al condannato (oltre le multe dovute alla Camera dell'Università) un rifacimento di danni maggiore del dovuto (V, 26).
Esecuzione delle sentenze. — Il Giudice era tenuto a far eseguire le sentenze tanto per ciò che riguardava il pagamento delle condanne, quanto per quello spettante al rifacimento dei danni, ai baiuli del Comune; mancando egli, era multato con cento soldi sul suo salario (V, 20). Toccava poi al Giudice verificare la quantità dei danni dati; uè. questa potea mai ritrattarsi dai padroni dei luoghi danneggiati; altrimenti essi andavano soggetti ad una multa che, nei mesi di giugno,