68 PARTE il. omiumcA.
luglio, agosto, scttoinbro ed ottobre, cadeva in benefizio, por la sua terza parte, del (>indice e della sua Corte (V. 2S).
Rcspunsuliili/ą dei danni da/i. Abbiamo dello qui sopra, parlando dell'applicazione delle pene, come queste, crescessero o diminuissero secondo la cagione ed il tempo dei danni commessi (V, 1). I padroni degli animali rispondevano dei danni cagionati da questi ultimi, com' era naturale (V, 1). Inoltre il servo condannato era bensģ obbligato a pagar del suo, ma il suo padrone dovea costringerlo a pagare sullo stipendio, e, questo mancando, era tenuto a licenziarlo dal servizio fV, 21). In caso di danni clandestini recati agli alberi ed allo campagne e di cui non si potessero trovare gli autori, ne rifacevano le spese i vicini clic pił frequentavano quel luogo (V. 23). .10 questa eia una vera leggo de' sospetti che mancava ad uno dei principali requisiti del diritto: la necessitą della prova. Il ricettatore di persone di cattiva fama durante il processo, le quali non si potessero poi rinvenire, pagava il danno (V, 23). K questa pure era legge, sebbene men dura, di sospčtto.
Garanzia elei danni dati. La garonzia de* danni dati avea valore per sei mesi, contando dal giorno in cui essa era stata l'atta, e, scorso quel tempo, s'intendeva rinunziata (V, 20).
Danni campestri recati dulia persone. Kra vietato di entrare nelle altrui possessioni coi domestici del padrone di queste e di comperare o di ricevere ila essi alcun che gratuitamente ; pena, venti solili e la restituzione della cosa avuta al padrone (V, 10). Era pure proibito a tutti, compresi i cacciatori (V, S), di entrare e córre frutta, sotto pena di cinque soldi, nelle vigne, nelle chiuse (clausuras) e negli orti; se il danno era maggiore, pagavasi questo giusta la stima di due vicini, e se era cagionato dai forestieri lungo la strada