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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   § 5. oiuiusnreioNF. mcvicii'aj.k. 69
   salma,1 la pena cresceva fino ad un augustale;' rad-(lo)ipiavasi poi questa in caso di danni notturni, siccome diremmo qui sopra, parlando del raddoppiamento delle pene (V, 2). Era poi stabilita, col rifacimento del danno, una pena di cinque soldi per ogni albero tagliato ; ili venti soldi, se. questo era fruttifero; di cento soldi, se erano peri, meli, mori ed ulivi. Chi tagliava rami, pagava quaranta soldi, chi asportava legna minute, dieci soldi per salma (V, 3), e cinque soldi, col rifacimento del danno, chi carpiva o mieteva la paglia altrui (Y, 13). Gli scudieri (smtifcri)® che, mietendo, arrecava)) danno, erano multati di dieci soldi (V, G).
   Jìanni fiUli dai jyrivilnjiali.-- Se i famigliari del Vescovo o del Giudice, cittadino recavano danno alle campagne, nello condanne elio li colpivano era ritenuta tanta parte su quella spettante al Vescovo quanta ne toccava all'Università per cagione di essa condanna.1 Su quei guasti erano stati fatti dai famigliari de' Canonici (del lJuomo), questi ultimi erano dichiarati responsabili; nel caso poi a quest' obbligo si rifiutassero pel diritto d'immunità ecclesiastica, di cui parlammo all' antecedente paragrafo, allora per rappresaglia i laici, danneggienti le terre de' Canonici, restavano impuniti (V, il).
   Danni rccali iltiijli animali.— In prima il pascolo sulle torre, altrui era vietalo; però i pastori erano sog-
   4 II 1)ii 4«insila lai vuw solo noi significato «li sclidii-re,
   M-rvo. ...............he può a i,iio>to Inu^o benissimo attagliarsi: allora
   ¦limilo olio i,iK*li siMiilicri. a leinpo perso, mietevano lo hindi»?
   «ssa JOV0.-SO neradoro Millo stipendio .Ini (*iii'liri*. 'l'ero uli Stalliti parlali chiaro, cnme. ognuno può verificare) nel testo che segue al proselito studio.