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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   getti alla pena solo quando studiatamente vi facessero pascolare gli animali danneggiatiti (V, 1). Chi poi lasciava pascolare- le bestie nelle stoppie prima del taglio delle biade, pagava due soldi per ogni animale grande e dodici denari per ogni piccolo (V, 12). Le corrosioni degli alberi fatte dalle capre, o da animali grandi, multavansi a conto dei padroni di essi e solo dopoché di quo' danni era stata pòrta l'accusa ; e così pure pu-nivasi P abbattimento delle frutta per uso ili pascolo, od il danno recato dagli animali ai prati custoditi por la falciatura ed alle erbe preparate per nutrimento : nondimeno, come si è detto al luogo della diminuzione delle pene, la inulta riducevasi al terzo nel tempo corrente dal 1 di ottobre al 1° di marzo (V, 1). Chi poi feriva od uccideva gli animali danneggiatiti dovea pagare al loro padrone venti soldi per ogni animalo grande e cinque soldi per ogni piccolo, salva ancora la rifazione del danno (V, 22).
   Servitù ili passaggio. — In generale era vie-tato il passare per l'altrui terra, senza il permesso del padrone e senza la prova per la servitù di passaggio; pena, due soldi; e dieci soldi dopo l'espresso divieto del padrone. Costui potea inoltre chiudere il suo terreno da ogni parte, tranne da quella per cui esistesse la detta servitù (V, 4).
   Cautele imposte ai privali contro i danni campestri. — In prima imponevasi l'obbligo di chiudere comodamente gli orti tanto in città quanto ne' villaggi (V, 5); inoltre gli abitanti delle vigne, degli orti e delle terre poste vicino le case dei villaggi, le strade pubbliche e le terre chiuse erano obbligati a chiuderle. Lo stesso dovere incombeva ni padroni di quelle, terre, ili cui era inevitabile l'ingresso degli animali, quando ne fossero richiesti dai proprietari di questi; altrimenti cadevano nella multa di venti soldi oltre la