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Sugli statuti teramani del 1440

Francesco Savini
Tipografia di G. Barbera Firenze, 1889, pagine 238

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   S> 5. GIimiSDIZlONE MUNICIPALE. 71
   ri fazione del danno (V, 1G). Pure a richiesta dei vicini vignaiuoli dovoasi tarpar le penne ai polli, sotto pena di due denari per ognuno ili questi che arrecasse danno (V, ',)). 1 cani poi doveano portare nei mesi di agosto, di settembre e di ottobre e fuori Teramo un ferro uncinato (unciaiis) della lunghezza di un cubito, ossia di circa mezzo metro moderno, ed un collare (vncu-i) della circonferenza {per unfructiun) di 1111 palmo' (V, 7). In Teramo e ite'suoi villaggi, eccetto Saul' Kloulci'io, (Jastrogna, Scapriano, Olìogiiàiio e Sar-diliale,-' poteansi mantenere solo due capre per famiglia {focili(iriu) ; solo ai macellai ora lecito tenerne di più per uso di macello, purché però non recassero danni alle terre ed occupassero solo un terzo dei campi (V, 32).
   Custodia pubblica e privala delle frutta. — Il Giudice era obbligato, una volta per settimana, durante i mesi di giugno, di luglio, di agosto, di settembre e di ottobre, a far guardare dalla sua famiglia qualche porta della città per registrare i nomi di tutti quei portatori di frutta, che non possedessero terre, onde poi tenerne conto iu caso di querele date contro i furti di frutta (V, 30). Inoltre i possidenti di ogni contrada doveano tenere, r.e' mesi di settembre e di ottobre, un guardiano per le frutta, acciò riferisse sui furti di queste e per di più pagasse i danni 11011 impediti per sua negligenza (V, 31).
   1 li lettore avrà si-orlo elio qui 1'intei'pi'elny.ion{! delle voci «ii.-i»»« ni .>„.»,- .lata i>iii dilli dimensioni di questi oggetti, anziché dalli' I• • fornii' verbali : giacché qui-do esprimono la stessa 10-.1. <; indicherà • uìi quindi. confrontando il testo clic segue ap-iircs». se aliliKiiie. dato nel «lituo.